Ottemperanza al decreto equa riparazione: penalità di mora e commissario ad acta (TAR Calabria n. 216 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto i decreti della Corte d’Appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001, non trovano applicazione la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Una volta decorso il termine di sei mesi dalla richiesta di pagamento ex art. 5-sexies legge n. 89/2001, l’Amministrazione inadempiente è tenuta all’esecuzione del giudicato. La domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, e la penalità di mora può essere determinata nella misura degli interessi legali, con funzione sanzionatoria e in aggiunta agli interessi dovuti.
Il Fatto
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza al decreto della Corte d’Appello di Catanzaro, emesso ai sensi della legge n. 89/2001, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento di una somma in loro favore, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, e delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore costituito.
Il decreto, pubblicato e notificato nel 2021, non era stato eseguito. I creditori hanno quindi inviato la richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies legge n. 89/2001 e, decorsi sei mesi senza esito, hanno chiesto al giudice amministrativo l’accertamento dell’inadempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento dell’autorità di cosa giudicata del decreto e della sua rituale notificazione all’Amministrazione. Su questo presupposto verifica i requisiti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.
Il passaggio centrale riguarda il termine dilatorio. Il TAR, rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ritiene che per le ottemperanze ai decreti della Corte d’Appello ex legge n. 89/2001 non siano più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423. Il percorso argomentativo si completa con la verifica del termine semestrale dalla richiesta di pagamento ex art. 5-sexies.
Sul piano dell’onere probatorio, il Collegio applica il principio per cui l’Amministrazione deve dimostrare di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale (Cass. SS.UU. n. 13533/2001). Nel caso concreto tale prova manca, con la conseguenza che sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione.
Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il TAR ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerna sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. St. Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e il testo novellato dall’art. 1, comma 781, legge n. 208/2015. La penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto, e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario (Adunanza Plenaria n. 8/2021).
Il dispositivo ordina all’Amministrazione di eseguire il titolo entro trenta giorni dalla notificazione, nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, determina la penalità e condanna l’Amministrazione alle spese, liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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