Divieto di detenzione armi e reazione armata a violazione di domicilio (TAR Lazio n. 703 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 r.d. 18 giugno 1931 n. 773, la pubblica amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del soggetto, non essendo configurabile un diritto soggettivo alla detenzione e al porto d’armi. Ai fini della legittimità del provvedimento non è necessario un oggettivo e accertato abuso nell’uso delle armi, essendo sufficiente che il titolare non dia affidamento di non abusarne, con valutazione fondata anche su considerazioni probabilistiche e su elementi di mero fumus. La legittima difesa ex art. 52 cod. pen. non è invocabile quando la reazione armata a una violazione di domicilio sia sproporzionata e l’intrusione non presenti indici esteriori di pericolosità per l’incolumità o i beni. Il provvedimento plurimotivato resta legittimo ove una sola delle ragioni addotte risulti conforme a legge.
Il Fatto
Il ricorrente, maresciallo aiutante della Guardia di finanza, è stato destinatario di un decreto del Prefetto di Latina che gli ha vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti. Il provvedimento trae origine da un episodio nel quale un estraneo, vestito da sub e con una tavola da surf, si è introdotto in un fondo intercluso di sua proprietà per raggiungere la vicina spiaggia. Il ricorrente avrebbe impugnato una pistola per indurlo a desistere, subendo poi una denuncia-querela per il reato di cui all’art. 612 cod. pen.
Avviato il procedimento, la Prefettura ha applicato il divieto di detenzione, ritenendo compromessa l’affidabilità del soggetto. Il ricorrente ha impugnato il decreto e gli atti presupposti davanti al TAR Lazio, deducendo l’eccesso di potere e la violazione di legge, in particolare l’illegittimità della misura a fronte di una condotta qualificata come legittima difesa e la mancata considerazione della memoria procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dalla natura plurimotivata dell’atto, fondato su due circostanze distinte: la reazione armata alla violazione domiciliare e l’atteggiamento ostruzionistico verso la polizia. Richiamando costante giurisprudenza, il TAR osserva che l’atto resta legittimo anche quando una sola delle ragioni esterne risulti conforme alla legge.
Sul primo motivo, il giudice richiama l’art. 52 cod. pen., nel testo modificato dall’art. 1, l. 26 aprile 2019 n. 36. La scriminante richiede che l’intrusione sia avvenuta con violenza o minaccia e che il pericolo di offesa ingiusta sia attuale e non altrimenti neutralizzabile. Nel caso concreto non vi è prova che l’uso dell’arma fosse necessario: l’intruso, privo di indici esteriori di pericolosità, non costituiva un pericolo diretto per la persona o i beni. La violazione di domicilio non legittima, di per sé, qualsiasi azione difensiva.
Quanto al secondo e terzo motivo, il TAR conferma l’ampia discrezionalità del prefetto nella valutazione dei requisiti di affidabilità. La reazione eccessiva, pur a fronte di un fatto ingiusto, costituisce elemento di preoccupazione circa la garanzia che l’interessato non abusi in futuro delle armi detenute. Non è necessario un abuso già accertato, essendo sufficienti il fumus e considerazioni probabilistiche.
Il collegio rileva un’incoerenza tra la comunicazione di avvio e il provvedimento finale, quanto al richiamo all’atteggiamento poco collaborativo. Tale circostanza, non rappresentata in sede procedimentale, non ha consentito all’interessato di replicare. Il rilievo non determina però l’annullamento dell’atto, stante la sufficienza della restante motivazione.
Infine, il TAR esclude la violazione dell’art. 10, l. 7 agosto 1990 n. 241: il dovere di esaminare le memorie non impone la confutazione analitica delle allegazioni, se il provvedimento rende percepibili le ragioni del mancato adeguamento. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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