Improcedibilità del ricorso per effetto del pagamento ridotto ex art. 7 d.l. 95/2025 (TAR Lazio n. 14526 del 01.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il versamento, da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, della quota ridotta del 25% del debito, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, comporta l’estinzione dell’obbligazione per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale. Ove l’ente regionale non abbia effettuato la comunicazione dell’avvenuto versamento alla segreteria del TAR Lazio, il ricorso avverso i provvedimenti di ripiano del superamento del tetto di spesa deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. La declaratoria di cessazione della materia del contendere richiede, infatti, l’integrazione degli estremi previsti dalla legge.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava gli atti della Provincia autonoma di Trento concernenti l’applicazione del c.d. pay-back sanitario, unitamente ai presupposti provvedimenti ministeriali, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Si costituivano in resistenza le amministrazioni statali intimate, mentre non si costituiva la Provincia autonoma di Trento.

Successivamente alla pubblicazione delle pronunce di Corte cost., 22 luglio 2024, nn. 139 e 140, e in seguito all’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, la società versava quanto dovuto all’ente provinciale, nella misura ridotta del 25% del debito, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il TAR rileva che la norma richiamata qualifica l’effetto del pagamento: l’integrale versamento dell’importo ridotto estingue l’obbligazione gravante sulle aziende e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione per gli anni indicati.

La medesima disposizione prevede che, una volta effettuato il versamento, le regioni e le province autonome accertino l’avvenuto pagamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali, comunicati alla segreteria del TAR Lazio. È tale comunicazione a determinare la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avversi i provvedimenti di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015.

Nel caso di specie, non risulta che l’ente regionale abbia effettuato alcuna comunicazione alla segreteria del TAR, non integrandosi pertanto gli estremi previsti dalla legge per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Accolta, quindi, la richiesta subordinata della società, il collegio dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Le spese di lite vengono compensate in ragione della pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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