Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata d’ufficio in assenza di rinuncia (TAR Abruzzo n. 273 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, in virtù del principio fondamentale della domanda. Il giudice adito non ha alcuna possibilità di decidere nel merito il ricorso quando la parte ricorrente, prima dell’introito della causa per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti impugnati. La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento del Comune dell’Aquila del 25 gennaio 2023, con cui erano state revocate le autorizzazioni ex artt. 3 e 4 della l.r. Abruzzo n. 32/2007, rilasciate per lo studio dentistico sito in L’Aquila, alla Via Vittorio Veneto n. 6.
Con decreto presidenziale veniva accolta l’istanza di misura interinale monocratica, confermata dal Collegio in sede cautelare. Successivamente, la Sezione respingeva la domanda cautelare, ritenendo prevalente la tutela dell’incolumità personale in considerazione dello stato di inagibilità sismica dell’immobile. Il Comune si costituiva in giudizio il 27 giugno 2025, chiedendo il rigetto del ricorso. Quindi la parte ricorrente, con nota del 16 aprile 2026, dichiarava di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Collegio richiama il principio per cui il sindacato giurisdizionale può essere attivato solo su iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato. In assenza di tale impulso, il giudice non può procedere alla decisione di merito.
La dichiarazione resa dalla parte ricorrente di non avere più interesse all’annullamento degli atti gravati, intervenuta prima dell’introito della causa per la decisione, integra la fattispecie di cui alla citata norma. Il giudice richiama la giurisprudenza costante, secondo cui la dichiarazione di carenza di interesse, come la rinuncia, preclude ogni possibilità di decisione nel merito.
Il TAR ha infine compensato le spese processuali tra le parti, sussistendo sufficienti ragioni in ragione dell’esito del giudizio e della condotta processuale delle parti.
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Nota della Redazione
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