Responsabilità del proprietario per discarica abusiva e trasmissibilità mortis causa degli obblighi (TAR Toscana n. 1412 del 05.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di bonifica dei siti inquinati, il proprietario dell’area che, pur non essendo autore materiale dello sversamento, abbia tenuto condotte attive di occultamento dei rifiuti e sia rimasto inerte omettendo la minima vigilanza e diligenza, è individuabile come corresponsabile della contaminazione ai sensi dell’art. 244 d.Lgs. n. 152/2006. L’accertamento amministrativo, in un ambito tecnico di particolare complessità, è sindacabile solo per risultati abnormi o manifestamente illogici. Gli obblighi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica hanno natura ripristinatoria e non sanzionatoria, con la conseguenza che la risalenza dell’evento non ne impedisce l’applicazione e che essi si trasmettono mortis causa agli eredi, che subentrano in universum jus. L’art. 192 d.Lgs. n. 152/2006 e l’art. 244 operano su piani distinti e non incompatibili, ben potendo l’ordinanza sindacale di rimozione coordinarsi con il piano di caratterizzazione.

Il Fatto

Due proprietarie di un terreno nel Comune di Sansepolcro, nella veste di nuda proprietaria e usufruttuaria, impugnavano il decreto regionale che, ai sensi dell’art. 244 d.Lgs. n. 152/2006, le individuava quali soggetti responsabili in quanto eredi del dante causa e ingiungeva il piano di caratterizzazione dell’area, interessata da una discarica abusiva di fanghi industriali e rifiuti risalente agli anni ’70-’80. Medio tempore il Comune emanava ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti abbandonati ex art. 192 d.Lgs. n. 152/2006, coordinata con il piano di caratterizzazione. Le ricorrenti censuravano, tra l’altro, la carenza dei presupposti soggettivi, l’addebito integrale e non parziario, la non imputabilità del dante causa, l’inapplicabilità della disciplina per risalenza temporale e l’incompatibilità tra i due provvedimenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal canone della discrezionalità tecnica: nei casi di inquinamento ambientale l’amministrazione gode di amplissima valutazione, sindacabile solo per esiti abnormi o illogici. Su questa base l’istruttoria regionale è ritenuta ragionevole e sufficiente. La ricostruzione storica, i rilievi aerofotogrammetrici, il rapporto della USL e le operazioni di sistemazione agraria condotte quando il materiale inquinante era già presente sorreggono l’imputazione al dante causa di condotte attive di occultamento e dell’assenza delle cautele minime.

Il fatto illecito dei terzi non spezza il nesso causale con la condotta omissiva colposa del proprietario, quando costituisce fatto prevedibile e prevenibile. La responsabilità è poi ritenuta solidale e non parziaria: le misure hanno natura ripristinatoria, e non risultano allegati danni-conseguenza ontologicamente distinti e separabili. L’irreperibilità della società produttrice dei fanghi non trasferisce le spese alla collettività quando siano individuati altri responsabili.

Quanto alla trasmissione ereditaria, la Corte richiama l’orientamento secondo cui l’ordine di bonifica è atto di autotutela ripristinatoria, non sanzione, e si trasmette agli eredi in universum jus, a prescindere dalla loro conoscenza del debito e da un collegamento con l’area.

Sui presupposti oggettivi, i superamenti delle CSC per idrocarburi pesanti, cobalto e per l’eluato fondano la qualificazione dell’area come sito potenzialmente contaminato. Per le contaminazioni storiche, l’art. 242, comma 11, consente la caratterizzazione anche a distanza di decenni; l’art. 303 esclude l’applicazione della sola Parte VI, non della Parte IV, e l’epoca di verificazione è indifferente rispetto all’attuale rimedio.

Infine, l’art. 239, comma 2, lett. a), non stabilisce alcuna incompatibilità tra rimozione dei rifiuti e bonifica: le due discipline operano su piani distinti e il coordinamento previsto nell’ordinanza sindacale integra una disposizione di raccordo. I ricorsi riuniti sono pertanto respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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