Divieto di detenere armi e revoca del porto di fucile non possono (TAR Toscana n. 1423 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di illeciti venatori riconducibili alle fattispecie tipizzate dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Prefetto e il Questore non possono applicare il potere generale del T.U.L.P.S. per disporre il divieto di detenere armi o la revoca della licenza di porto di fucile. La reazione dell’ordinamento a tali fatti esaurisce le proprie forme nell’art. 32 della legge n. 157/1992, che in combinato disposto con l’art. 30 individua i soli casi di sospensione e revoca, subordinandoli alla sentenza di condanna definitiva o al decreto penale esecutivo e, per molte fattispecie, alla recidiva. Il ricorso alla disciplina generale è ammesso solo quando le particolari modalità dell’infrazione concretino un abuso della licenza ulteriore e diverso, non riconducibile alle ipotesi tipizzate dalla legge speciale. La clausola costituzionale sulla tutela dell’ambiente non altera queste coordinate, perché la materia resta governata dalle leggi di settore e non dai complessi normativi preposti alla sicurezza pubblica.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare da lungo tempo di licenza di porto di fucile per uso caccia, da ultimo rinnovata. A seguito di una denuncia per il reato di cui all’art. 21, primo comma, lett. r), della legge n. 157/1992 — per avere utilizzato richiami acustici a funzionamento elettromeccanico — il Prefetto di Lucca disponeva nei suoi confronti il divieto di detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S., valorizzando il disvalore etico della condotta e la violazione dei principi di lealtà e correttezza. Il Questore revocava quindi la licenza di caccia, richiamando per relationem il provvedimento prefettizio e la conseguente impossibilità di mantenere l’atto abilitativo.
Il ricorrente impugnava entrambi i decreti davanti al TAR Toscana, deducendo violazione degli obblighi procedimentali, falsa applicazione della legge sulla caccia e del T.U.L.P.S., eccesso di potere per illogicità, carenza dei presupposti e difetto di istruttoria. La Sezione accoglieva in sede cautelare l’istanza di sospensione, richiamando l’orientamento della Seconda Sezione del medesimo Tribunale. Le Amministrazioni intimate si costituivano controdeducendo nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio fa applicazione del criterio della ragione più liquida, richiamando la giurisprudenza amministrativa che ne legittima l’uso, e concentra la decisione sul secondo motivo, relativo al rapporto tra la legge n. 157/1992 e il potere generale di vietare la detenzione di armi. La difesa erariale ha riconosciuto che la più recente giurisprudenza della Sezione si è già espressa nel senso sostenuto dal ricorrente.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 30 della legge sulla caccia, che prevede le sanzioni contravvenzionali, per giungere all’art. 32, che delinea i casi di sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza. Quest’ultima disposizione esige la sentenza di condanna definitiva o il decreto penale divenuto esecutivo e, per molte fattispecie, la recidiva. Nel caso concreto tali presupposti difettano e l’Amministrazione non ha motivato con riferimento all’art. 32, norma cui non ha inteso dare attuazione.
Il Tribunale afferma che la sanzione dell’art. 32 esaurisce la reazione dell’ordinamento al fatto penalmente previsto. All’Autorità amministrativa non è consentito oltrepassare tale previsione applicando una normativa più generale, che recuperi la revoca o la sospensione del porto d’armi per fatti riconducibili all’art. 30 senza i presupposti dell’art. 32. Il richiamo è alla T.A.R. Lazio, Roma, sez. 1 ter, n. 9389/2017 e alla T.A.R. Brescia, n. 849/2018: il ricorso al T.U.L.P.S. è consentito solo quando le modalità dell’infrazione integrino un abuso della licenza non tipizzato dalla legge speciale.
La Sezione estende al divieto di detenere armi ex art. 39 del T.U.L.P.S. le coordinate già applicate alla revoca della licenza di caccia, confermando l’orientamento della T.A.R. Toscana, sez. IV, n. 1187/2024 e il precedente della sez. II, n. 616/2020. Le argomentazioni dell’Avvocatura sull’esclusione del rapporto di specialità sono giudicate inconferenti, perché la decisione richiamata non ha mai escluso il concorso dei due istituti nei casi di abuso ulteriore. Il riferimento alla modificazione dell’art. 9 Cost. non muta le coordinate ricostruttive: la tutela di ambiente, biodiversità ed ecosistemi resta affidata alle leggi di settore, non a complessi normativi preposti alla sicurezza pubblica.
Il ricorso è dunque accolto, con annullamento del divieto prefettizio e, in via conseguenziale, della revoca questorile, ove non superata da successivi provvedimenti. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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