Divieto prefettizio di detenere armi e revoca questorile del porto di fucile (TAR Lombardia n. 13 del 02.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto di armi l’Amministrazione gode di lata discrezionalità nel valutare l’affidabilità del soggetto, poiché tali situazioni costituiscono eccezioni al generale divieto e i provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza hanno finalità cautelare e preventiva, non sanzionatoria. Ai fini del divieto ex art. 39 TULPS non occorre un accertato impiego improprio delle armi, ma è sufficiente il rischio di abuso, desumibile anche da fatti isolati, non necessariamente di rilevanza penale, secondo una prognosi di tipo probabilistico. Tra il decreto prefettizio di divieto di detenzione e la revoca questorile del porto di fucile ex artt. 11 e 43 TULPS sussiste un rapporto di presupposizione e conseguenzialità immediata, diretta e necessaria: rigettata l’impugnazione del primo, il secondo costituisce esito praticamente vincolato. L’estinzione del reato per oblazione, intervenuta dopo l’adozione del provvedimento, non elide l’autonomia della valutazione amministrativa rispetto a quella penale.

Il Fatto

Il Prefetto di Sondrio, con decreto dell’8 febbraio 2021, ha vietato al ricorrente di detenere armi, munizioni e prodotti esplodenti. Il provvedimento muove dalla segnalazione all’Autorità giudiziaria per fatti di caccia avvenuti nel settembre 2020: abbattimento di due cervi, di notte e con mezzi vietati, con esplosione di più colpi dal veicolo e dalla pubblica via, in prossimità di abitazioni. Da qui il convincimento che il ricorrente fosse persona capace di abusare delle armi e non affidabile nel corretto uso delle stesse.

Il Questore di Sondrio, con decreto del 1° marzo 2021, ha quindi revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia e il relativo libretto, in ragione dell’adozione del decreto prefettizio. Il ricorrente ha impugnato entrambi gli atti davanti al TAR Lombardia. In corso di giudizio ha prodotto la sentenza del Tribunale di Sondrio del 22 marzo 2023, che, preso atto del pagamento dell’oblazione, ha dichiarato estinti i reati, precisando però l’assenza di elementi per un proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via prioritaria le censure contro il decreto prefettizio, sul presupposto del rapporto di presupposizione che lo lega alla revoca questorile. Ricostruita la cornice, il TAR richiama il consolidato orientamento secondo cui l’art. 39 TULPS attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione di armi alle persone ritenute capaci di abusarne, espressione di lata discrezionalità.

L’ampiezza del potere deriva dall’assenza di posizioni di diritto soggettivo in materia e dalla finalità cautelare dei provvedimenti, volta a prevenire abusi. Non serve un impiego improprio già accertato: basta il rischio di abuso, desunto anche da fatti isolati ma significativi, non necessariamente penalmente rilevanti.

Quanto al caso concreto, la condotta contestata — modalità illecite e notturne di esercizio venatorio, con colpi esplosi in prossimità di abitazioni — denota omessa cautela e rende plausibile il giudizio di non affidabilità. La motivazione, che rinvia a un fatto non contestato nella sua dimensione fenomenologica, è idonea a sostenere la valutazione di pericolo e assorbe le deduzioni difensive.

Il TAR esclude poi la rilevanza dell’estinzione del reato per oblazione: essa è successiva al provvedimento e, comunque, l’autonomia delle valutazioni amministrative rispetto a quelle penali giustifica l’apprezzamento dell’Autorità. Il Tribunale penale ha peraltro escluso elementi che conducessero con evidenza al proscioglimento. Il pericolo di abuso è valutato con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, non richiedendo la certezza tipica dell’accertamento penale.

Passando al decreto questorile, il Collegio ribadisce la natura vincolata della revoca ex artt. 11 e 43 TULPS rispetto al divieto prefettizio, essendo sufficiente il richiamo all’efficacia di quest’ultimo. La Questura non ha inteso sanzionare un illecito venatorio, ma adottare una misura preventiva a fronte della non affidabilità dimostrata. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese liquidate in € 2.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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