Silenzio sull’istanza di acquisizione sanante e occupazione senza titolo del fondo (TAR Calabria n. 1488 del 18.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione ha l’obbligo giuridico di provvedere, ai sensi dell’art. 2 legge n. 241/1990, anche sull’istanza con cui il privato solleciti l’avvio del procedimento di acquisizione sanante di cui all’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001: l’inerzia integra silenzio-inadempimento impugnabile davanti al giudice amministrativo. La scelta tra acquisizione del bene e sua restituzione resta tuttavia riservata alla discrezionalità dell’amministrazione, non potendo il giudice sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’autorità competente. L’accordo bonario sull’indennità non ha efficacia traslativa: concerne solo il quantum e presuppone il completamento della procedura mediante l’atto conclusivo. Le pretese patrimoniali possono essere esaminate solo dopo la definizione del regime proprietario del terreno.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un fondo in agro del Comune di Cosenza, in parte ricadente in area destinata a viabilità e fascia di rispetto ferroviario. Nell’ambito della realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile, l’amministrazione ha previsto il collegamento viario tra una via cittadina e un nuovo ponte, dichiarando la pubblica utilità dell’opera e l’urgenza degli interventi.

Nell’aprile 2021 le parti hanno sottoscritto un accordo bonario che prevedeva l’occupazione di una porzione del fondo e il pagamento di un’indennità entro il 5 dicembre 2021, e comunque prima o contestualmente alla stipula dell’atto di cessione volontaria. Il Comune ha avviato i lavori, delimitando l’area e realizzando un muro di confine, poi li ha fermati. Non ha dato attuazione all’accordo né ha concluso il procedimento ablatorio dopo la scadenza della dichiarazione di pubblica utilità. La società ha quindi diffidato l’ente il 31 agosto 2023, chiedendo restituzione, riduzione in pristino e risarcimento; non avendo ricevuto riscontro, ha adito il TAR chiedendo in via alternativa l’acquisizione ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’obbligo di provvedere di cui all’art. 2 legge n. 241/1990, che sussiste ogni volta in cui ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento e sorga nel privato una legittima aspettativa a conoscere le determinazioni dell’amministrazione. Richiama sul punto Cons. Stato, sez. V, n. 273/2015 e n. 3487/2010.

Sebbene l’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 non contempli espressamente l’avvio del procedimento a istanza di parte, il privato può sollecitarlo e l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere, essendo l’inerzia configurabile come silenzio-inadempimento: il Collegio richiama Cons. Stato, Adunanza Plenaria, n. 2/2016 e Cons. Stato, sez. IV, n. 4696/2014. L’ente deve adeguare la situazione di fatto a quella di diritto e far cessare l’occupazione sine titulo.

La scelta tra acquisizione e restituzione rimane però nella sfera di discrezionalità dell’amministrazione, non potendo il giudice amministrativo, in sede di legittimità, sostituire le proprie valutazioni. In caso di perdurante inerzia il giudice può nominare un commissario ad acta che eserciti i poteri dell’art. 42 bis nei due sensi alternativi.

Nel merito, il Tribunale rileva che l’area è stata materialmente destinata all’uso pubblico con spoglio della proprietà, ma permane una situazione di illecita occupazione, quantomeno dopo la scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, senza provvedimento formale di chiusura e senza corresponsione delle indennità. Quanto all’accordo bonario, la giurisprudenza distingue l’accordo sull’indennità dalla cessione volontaria: solo quest’ultima ha efficacia immediatamente traslativa, mentre l’accordo amichevole concerne il solo quantum e presuppone l’atto conclusivo. Nel caso concreto è ravvisabile la seconda fattispecie e il termine per il pagamento è pacificamente superato, senza stipula dell’atto di cessione: l’accordo è quindi privo di efficacia traslativa.

Da ciò deriva l’obbligo del Comune di pronunciarsi sull’istanza, scegliendo tra restituzione nello status quo ante e acquisizione sanante, entro novanta giorni, con eventuale rispetto delle pattuizioni già sottoscritte. Il Collegio accoglie anche l’istanza di nomina del commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a., individuato nel titolare dell’Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza. Non si provvede invece sulle domande risarcitorie e indennitarie: le pretese patrimoniali possono essere esaminate solo dopo la definizione del regime proprietario del terreno, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, sez. IV, n. 8559/2021 e n. 4025/2020. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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