Divieto di detenzione armi e riesame prefettizio tra discrezionalità e sopravvenienze (TAR Emilia-Romagna n. 296 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento prefettizio che vieta la detenzione di armi e munizioni non ha efficacia sine die: il destinatario vanta un interesse giuridicamente protetto al riesame della propria posizione dopo il decorso di un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze idonee a mutare il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità. La valutazione prefettizia costituisce però espressione di amplissima discrezionalità, connessa alla natura cautelare e preventiva del potere di pubblica sicurezza, ed è sindacabile nel merito solo per illogicità e travisamento dei fatti. La prognosi di non abuso delle armi prescinde dall’accertamento di responsabilità penali e segue il criterio del “più probabile che non”. L’assoluzione con formula piena e il ritiro delle querele non impongono, di per sé, la revoca del divieto.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di porto d’armi per uso caccia dal 2013, è destinatario di un divieto di detenzione di armi e munizioni adottato il 4 settembre 2019 dopo una denuncia per minacce e diffamazione. Assolto con formula piena il 21 gennaio 2022 perché il fatto non sussiste, ha chiesto la revoca del divieto il 2 febbraio 2022. Nel corso del procedimento apprende che al riesame osta una segnalazione per lesioni personali legata a un litigio stradale, anch’essa priva di conseguenze penali per l’intervenuto ritiro delle reciproche querele.

Il 5 dicembre 2022 presenta una nuova istanza di revoca, respinta con provvedimento dell’8 maggio 2023. La Prefettura subordina la rivalutazione alla compresenza di assenza di controindicazioni ostative, positive sopravvenienze e un congruo lasso di tempo di almeno cinque anni dal divieto. Il ricorrente impugna il diniego deducendo violazione dell’art. 39 del TULPS ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riconosce che la valutazione di inaffidabilità nell’uso delle armi non può protrarsi a tempo indeterminato, non rispondendo ad alcun interesse pubblico la permanenza del divieto quando sia venuta meno l’attualità del giudizio di pericolosità sociale, richiamando TAR Lombardia – Milano, Sez. I, n. 11 del 22.05.2023. L’interpretazione costituzionalmente orientata del sistema, in assenza di un limite temporale di efficacia dell’atto, attribuisce al destinatario il diritto di ottenere l’aggiornamento della propria posizione e, in caso di esito positivo, la revoca dell’atto inibitorio, secondo l’insegnamento di TAR Trento n. 148 del 24 settembre 2021 e delle altre pronunce richiamate.

Il Tribunale precisa però che il potere prefettizio è connotato da amplissima discrezionalità, giustificata dal fatto che al cittadino è normalmente precluso l’uso delle armi in assenza di una valutazione di affidabilità. Salvo il limite dell’onere motivazionale, l’apprezzamento amministrativo è contestabile nel merito solo per illogicità e travisamento dei fatti, sfuggendo al sindacato di legittimità la prognosi di non abuso delle armi. La natura cautelare e preventiva del potere, a tutela della privata e pubblica incolumità, giustifica tale ampiezza.

Nel caso concreto la Prefettura ha assolto all’obbligo di riesame e il diniego rispetta i limiti del potere discrezionale. La valutazione prognostica prescinde dall’accertamento di responsabilità penali e segue un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, secondo il criterio del “più probabile che non”, come affermato da TAR Lazio, Roma, n. 4439/2025 e TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 22384/2024.

Il mero accertamento della non sussistenza del reato e il ritiro della querela non fanno venire meno la rilevanza dei comportamenti contestati. Rileva inoltre che al momento della richiesta di riesame erano trascorsi solo tre anni dal divieto, lasso inferiore ai cinque anni ritenuti ragionevoli nella prassi. Il decorso di tale termine può oggi giustificare una riproposizione della domanda, che comporterà un nuovo esercizio del potere.

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in favore dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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