Certificati bianchi: metodo standardizzato precluso se i misuratori sono già presenti (Cons. Stato n. 3570 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di certificati bianchi, il ricorso al metodo di valutazione standardizzato dei risparmi energetici presuppone, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. b), d.m. 11 gennaio 2017, la non convenienza economica del costo di installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi, raffrontato al valore economico indicativo dei titoli ottenibili. Qualora i sistemi di misurazione siano già presenti negli impianti nella situazione ante e post intervento, difettano le condizioni di legge e il progetto non può essere ammesso con metodo standardizzato, non essendo i due metodi fungibili. Il metodo a consuntivo costituisce la regola, perché assicura la quantificazione più esatta e veritiera del risparmio addizionale, coerentemente con l’emissione dei titoli per i soli risparmi verificati e certificati. La preesistenza parziale dei misuratori sposta l’onere, a carico del proponente, di dimostrare la non economicità dell’integrazione o sostituzione della rete di misura.
Il Fatto
Una società operante come ESCo presenta, per conto di un cliente, un progetto standardizzato di sostituzione dei sistemi di illuminazione stradale di un Comune con tecnologie a LED, chiedendo l’ammissione al meccanismo dei certificati bianchi. Il GSE respinge l’istanza, dopo integrazione documentale e preavviso di rigetto, rilevando tra l’altro che tutti gli impianti, ante e post intervento, risultano dotati di misuratore di energia elettrica. La società impugna il provvedimento davanti al TAR Lazio, chiedendo anche l’accertamento del diritto ai titoli e la condanna all’adozione delle misure conseguenti.
Il TAR respinge il ricorso, ritenendo legittimo il diniego e assorbite le ulteriori censure, salvo esaminarle ai fini della giustizia sostanziale e dichiarare inammissibile quella sulla conversione in progetto a consuntivo. Propone appello la società, contestando la lettura della norma sui misuratori e il giudizio di inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 9, comma 1, d.m. 11 gennaio 2017, che affianca al metodo a consuntivo quello standardizzato, basato su un programma di misura predisposto su campione rappresentativo. Poiché i titoli sono emessi per i risparmi verificati e certificati, è connaturale al sistema l’esigenza di una quantificazione esatta: il metodo a consuntivo, unico fondato sulla misurazione puntuale ex ante ed ex post, risponde pienamente a tale necessità, mentre il metodo standardizzato vi supplisce mediante stima statistica estesa all’insieme degli interventi.
Da qui la conclusione che i due metodi non sono fungibili. Il ricorso allo standardizzato richiede la ripetitività degli interventi in contesti assimilabili e la non convenienza economica dell’investimento in misuratori dedicati rispetto al valore indicativo dei certificati. Il secondo presupposto rivela la priorità riservata dal regolatore al metodo a consuntivo.
Ne consegue che, se non occorre installare sistemi di misurazione perché già presenti, il metodo standardizzato non è applicabile per difetto delle condizioni. Se i misuratori esistono solo in parte o non funzionano integralmente, l’onere di dimostrare la non economicità dell’integrazione o sostituzione ricade sul proponente. Il rilievo ostativo del GSE trova peraltro riscontro nella relazione tecnica allegata al progetto e nella stessa nota di riscontro al preavviso di rigetto, dove si ammette che gli impianti sono alimentati tramite POD in grado di misurare i consumi ante e post.
Quanto alla dedotta impossibilità di presentare un progetto a consuntivo nel periodo tra i due decreti, il Collegio osserva che un eventuale vuoto normativo non rende ammissibile un progetto privo dei requisiti previsti. Il secondo motivo è infondato: un progetto a consuntivo non è mai stato presentato, con carenza di interesse; la scelta del regime applicabile alle domande rientra nella discrezionalità del regolatore e non appare irragionevole, essendo legata all’approvazione delle tipologie incentivabili. Il GSE ha quindi correttamente escluso la qualificazione come progetto a consuntivo, non rispettati i limiti temporali, essendo la domanda successiva all’avvio della realizzazione. Il terzo motivo resta assorbito per perdita di interesse. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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