Divieto di rinnovo permesso di soggiorno per studio senza valutare proroghe covid (TAR Toscana n. 90 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio che si fondi sul superamento del limite temporale di cui all’art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999 è illegittimo se l’Amministrazione non ha previamente verificato, presso l’Ateneo di appartenenza, l’incidenza delle proroghe della durata dei corsi adottate durante la pandemia da covid-19. L’autonomia universitaria può aver allungato l’iter formativo e curriculare degli studenti, spostando il computo degli anni fuori corso. Il giudice amministrativo annulla il provvedimento per difetto di istruttoria, con assorbimento delle ulteriori censure. La regola processuale dell’assorbimento consente di non esaminare i motivi aggiuntivi quando la ragione istruttoria è autonomamente sufficiente.
Il Fatto
La ricorrente, iscritta per la prima volta per l’anno accademico 2016-2017 al corso di laurea triennale presso l’Università di Firenze, presentava domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. La Questura di Firenze respingeva l’istanza con provvedimento prot. 47 del 2 febbraio 2024, notificato il 21 marzo 2024, rilevando che l’istante era iscritta per la quinta volta al terzo anno e che l’art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999 non consente il rinnovo oltre tre anni dalla scadenza della durata legale del corso.
La ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Toscana, deducendo l’omessa considerazione della proroga di due anni dei percorsi universitari disposta per la pandemia, la lesione della vita privata e familiare, l’assenza di interesse pubblico e il contraddittorio tenuto dall’Amministrazione, che dopo il preavviso di rigetto aveva chiesto documentazione integrativa. Nella pendenza del giudizio conseguiva la laurea e chiedeva, in subordine, un permesso per attesa occupazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’analisi sull’istruttoria svolta dalla Questura. Il provvedimento impugnato muove dal dato formale delle iscrizioni ripetute al terzo anno, ma non verifica se il percorso della studentessa sia stato effettivamente condizionato dagli eventi pandemici.
La motivazione richiama espressamente la pandemia da covid-19 come fatto notorio idoneo a incidere sulla regolarità dei corsi. L’Amministrazione avrebbe dovuto accertare presso l’Ateneo le proroghe della durata dei corsi eventualmente adottate, anche in virtù dell’autonomia universitaria.
Tale verifica è indispensabile perché le proroghe possono aver allungato l’iter formativo e curriculare degli studenti. Il conteggio degli anni fuori corso, su cui si regge il diniego, dipende dunque da un dato che la Questura ha omesso di acquisire.
Il Collegio qualifica il vizio come difetto di istruttoria e lo considera ragione assorbente: il ricorso è fondato e il provvedimento è annullato, senza necessità di esaminare le ulteriori censure. Le spese di lite sono compensate per la peculiarità del caso.
Il Tribunale liquida inoltre, ai sensi degli artt. 82 e 130 d.P.R. n. 115/2002, la somma di euro 1.600,00 a titolo di onorario in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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