Popolazioni interessate e referendum consultivo sulla modifica dei confini comunali (TAR Calabria n. 798 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di modifiche delle circoscrizioni comunali, l’art. 133, secondo comma, Cost. non impone la consultazione della totalità dei residenti nei Comuni coinvolti, ma affida al legislatore regionale o all’organo competente la delimitazione del perimetro delle popolazioni interessate. Ove la legge regionale detti criteri preventivi, il Consiglio regionale può escludere dalla consultazione referendaria, con decisione motivata, le popolazioni prive di un interesse qualificato alla variazione territoriale, in ragione delle caratteristiche dei gruppi residenti, della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché dell’eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla verifica della sussistenza in concreto dei parametri normativi e della non irragionevolezza della scelta. Il quesito referendario non richiede una segmentazione delle posizioni dei singoli Comuni né dei gruppi già individuati come titolari di posizione differenziata.
Il Fatto
Il Comune ricorrente impugnava la deliberazione consiliare con cui il confinante Comune aveva avviato la procedura di modifica dei confini territoriali tra tre Comuni, deducendo l’assenza di confronto preventivo e l’illegittimità degli elaborati allegati; chiedeva inoltre, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., l’annullamento del diniego tacito formatosi sull’istanza di accesso documentale.
Con motivi aggiunti il medesimo Comune impugnava la deliberazione del Consiglio regionale che aveva disposto il referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge di modifica dei confini, dolendosi della limitazione della consultazione ai soli elettori residenti nelle contrade interessate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, avendo gli atti successivi — segnatamente la deliberazione regionale impugnata con motivi aggiunti — assorbito la lesività dell’atto introduttivo e della pretesa ostensiva.
Nel merito, il Tribunale ha ricostruito la nozione di popolazioni interessate muovendo dall’art. 133, comma 2, Cost. e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2019, che ha escluso una definizione predeterminata coincidente con tutti i residenti, ammettendo la perimetrazione degli elettori da consultare in base a criteri legali e alle specifiche esigenze del caso concreto. Ha richiamato anche la sentenza n. 94 del 2000 e la C.G.A.R.S. n. 151 del 2025.
La legge regionale applicabile — art. 40, comma 4, lett. c), della legge regionale n. 13 del 1983 — consente al Consiglio regionale, con decisione motivata, di escludere le popolazioni prive di interesse qualificato, indicando parametri specifici quali l’eccentricità dei luoghi e la caratterizzazione dei gruppi residenti. Il Collegio ha verificato che la deliberazione regionale ha dato conto di tali elementi: integrazione effettiva della popolazione con il Comune aggregante, fruizione dei servizi sanitari e scolastici, contiguità urbanistica e orografica, conurbazione con il centro abitato, assenza di legami con il capoluogo di appartenenza.
Il Tribunale ha quindi ritenuto la scelta regionale non irragionevole, superando le censure sulla distanza della contrada dal capoluogo e sulla presenza di infrastrutture del Comune ricorrente, non idonee a incidere sull’interesse qualificato. Ha poi dichiarato infondato il motivo sull’asserita necessità di segmentare il quesito referendario, non prevedendo la legge regionale alcuna diversificazione tra i soggetti titolari di posizione differenziata. Infine ha rigettato la censura sull’iniziativa del comitato cittadino, generica e smentita dall’autonomia della proposta di legge regionale. Spese compensate per la complessità fattuale ed ermeneutica.
Nota della Redazione
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