Legittimo il recupero degli aiuti PAC su pascolo non eleggibile (TAR Lombardia n. 222 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di aiuti PAC la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, perché l’attività dell’AGEA e degli Organismi Pagatori ha natura regolatoria e la qualifica di agricoltore sovvenzionato costituisce uno status costantemente soggetto a verifica. La revoca degli aiuti presuppone la perdita di eleggibilità delle superfici per le campagne di riferimento. La riclassificazione di un pascolo come inidoneo agli usi agricoli, fondata su un accertamento tecnico georeferenziato, opera retroattivamente quando lo stato dei luoghi non consentiva in passato l’effettiva attività di pascolamento. Non si consolida alcun affidamento tutelabile ai sensi dell’art. 7 par. 3 del Reg. CE 809/2014, e non sono invocabili i limiti della procedura di Refresh. La cancellazione dei titoli non attivati, ex art. 31 par. 1-b del Reg. CE 1307/2013, e il recupero dei pagamenti sono legittimi; l’iscrizione del debito nel Registro Nazionale dei Debiti non richiede il preventivo accertamento giudiziale.
Il Fatto
L’azienda agricola ricorrente svolge attività di pascolamento e ha presentato le domande uniche PAC, abbinando i diritti all’aiuto alle superfici detenute, tra cui un pascolo appartenente a un’altra Regione. L’AGEA ha cancellato dal portafoglio una parte dei titoli, restituendoli alla riserva nazionale perché non attivati per due anni consecutivi. L’OPLO, dopo la riclassificazione delle superfici come non idonee agli usi agricoli, ha rieseguito i calcoli di ammissibilità per le campagne 2015-2018 e ha disposto il recupero dei pagamenti erogati.
La ricorrente ha impugnato entrambi i gruppi di provvedimenti con due ricorsi, chiedendo l’annullamento e il risarcimento del danno. Le amministrazioni hanno resistito, eccependo anche il difetto di giurisdizione. Il TAR ha riunito i ricorsi e li ha respinti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la giurisdizione. La tesi delle amministrazioni, che invocavano il giudice ordinario sul modello della revoca dei contributi, non è condivisibile. Gli aiuti PAC non consistono in singoli finanziamenti, ma nelle norme europee che integrano il reddito degli agricoltori in cambio di comportamenti orientati a obiettivi di interesse pubblico. L’attività degli organismi pagatori ha quindi natura regolatoria, dal ricevimento delle domande alla classificazione delle superfici, fino all’erogazione e al recupero. Ne deriva la giurisdizione amministrativa. La competenza territoriale spetta al TAR Brescia, ai sensi dell’art. 13 comma 1 c.p.a., per il luogo in cui si concentrano gli effetti degli atti, coincidente con la sede legale dell’azienda.
Nel merito, i provvedimenti di cancellazione dei titoli sono consequenziali alla riclassificazione delle superfici e non presentano vizi propri. La mancata attivazione è stata accertata su base biennale secondo l’art. 31 par. 1-b del Reg. CE 1307/2013, e la restituzione ha dato precedenza ai titoli di valore più basso. La riduzione progressiva del valore dei titoli deriva dall’applicazione della normativa europea, non da scelte arbitrarie; il maggior numero di titoli cancellati rispetto alle superfici ineleggibili è dipeso dalle procedure esecutive subite dall’azienda.
Quanto alla verifica in campo, eseguita senza contraddittorio nell’ambito di un’indagine penale, il Collegio ritiene l’argomento non fondato. Il controllo sull’eleggibilità si è svolto mediante accertamenti amministrativi di discrezionalità tecnica; il verbale è utilizzabile in sede amministrativa a prescindere dagli sviluppi del procedimento penale, e l’interlocuzione è stata assicurata nella successiva fase procedimentale. Le immagini georeferenziate dimostrano che i mappali non sono pascolabili per acclività, assenza di approvvigionamento idrico e vegetazione inadeguata. Gli elementi di segno opposto non hanno precisione tale da prevalere, e la determinazione regionale opera una catalogazione per zone, priva di valutazioni sitospecifiche.
Non si è consolidato alcun affidamento tutelabile: le classificazioni cartografiche sono cedevoli rispetto all’accertamento concreto del terreno. La retroattività della nuova classificazione si impone perché lo stato dei luoghi non consentiva l’effettivo pascolamento; i limiti temporali della procedura di Refresh non sono applicabili, poiché essa corregge incongruenze minori e non può sanare l’ineleggibilità originaria. Non è praticabile neppure la compensazione con altre superfici, che si risolverebbe in una sanatoria retroattiva, né il collegamento tra il valore ridefinito dei titoli e le somme da rimborsare.
Infine, l’iscrizione nel Registro Nazionale dei Debiti ex art. 8-ter del DL n. 5/2009 è legittima anche senza sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente la definizione della procedura amministrativa. I ricorsi riuniti sono pertanto respinti, compresa la domanda risarcitoria.
Nota della Redazione
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