Legittimità della scheda valutativa militare con qualifica “superiore alla media” (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 352 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
I documenti caratteristici del militare costituiscono esercizio di ampia discrezionalità tecnica e le relative valutazioni, implicando giudizi di valore, sfuggono al sindacato di legittimità salvo che non risultino arbitrarie, irrazionali, illogiche o fondate su evidente travisamento dei fatti. Le schede valutative sono autonomi tra loro e i giudizi possono variare di anno in anno senza che sia configurabile l’eccesso di potere per contraddittorietà; l’obbligo di motivazione rafforzata sussiste solo in caso di notevole caduta di punteggio o attribuzione di un valore estremo. La convergenza del giudizio del revisore con quello del compilatore non integra di per sé vizio di legittimità costituendo fisiologico esito del procedimento valutativo. Le conseguenze pregiudizievoli per la progressione di carriera non possono condizionare le autorità valutative, pena lo snaturamento dell’autonomia e della discrezionalità del processo valutativo.
Il Fatto
Un militare dell’Arma dei Carabinieri ha impugnato la scheda valutativa relativa al periodo 9 settembre 2024 – 8 settembre 2025, recante la qualifica finale di “superiore alla media”. Il ricorrente ha dedotto plurimi vizi, tra cui la contraddittorietà tra le aggettivazioni delle voci analitiche e il giudizio discorsivo, il travisamento dei dati statistici, la contraddittorietà con le valutazioni della superiore gerarchia e la necessità di una motivazione rafforzata per la flessione rispetto ai precedenti giudizi di “eccellente”.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che i documenti caratteristici registrano il giudizio personale dei superiori, esercitato con ampia discrezionalità tecnica, e che le valutazioni ivi espresse presentano un ineliminabile margine di opinabilità, sfuggendo alle censure di legittimità salvo i casi di arbitrarietà, irrazionalità o travisamento. Il Collegio ha inoltre precisato che i giudizi possono variare di anno in anno, essendo le valutazioni autonome e riferite a periodi distinti, senza che sussista un obbligo di motivazione specifica, salvo in caso di notevole caduta di punteggio.
La Corte ha accertato che la carriera del militare non era connotata da un rendimento costantemente apicale, essendo solo cinque su sessantatré documenti caratteristici recanti la qualifica di “eccellente”. La qualifica di “superiore alla media” impugnata, pur positiva, non determinava una caduta di punteggio notevole né l’attribuzione di un valore estremo, escludendo così l’onere di motivazione rafforzata. Nessuna contraddittorietà è stata riscontrata tra le aggettivazioni intermedie delle voci 13, 14 e 22 e i rilievi del giudizio discorsivo, essendo quelle formule compatibili con un livello valido ma non apicale.
Il Collegio ha inoltre escluso il travisamento dei fatti: la scheda non ancorava il giudizio a raffronti con periodi pregressi e i dati statistici prodotti dall’Amministrazione dimostravano un decremento generalizzato degli impieghi del ricorrente, mentre l’incremento dei volumi di attività della Stazione era riconducibile all’aumento dell’organico. Quanto alla nota del Comandante della Legione del 27 agosto 2025, la stessa recava un mero atto di trasmissione di una lettera di ringraziamento del Sindaco di Marano Lagunare, privo di alcun apprezzamento valutativo riferibile al vertice gerarchico.
Il TAR ha infine respinto le censure sul difetto di autonomia del revisore, ritenendo fisiologica la convergenza con il giudizio del compilatore, e quelle relative alla discriminazione per la sopravvenuta minorazione fisica, atteso che le voci attinenti al vigore fisico e mentale erano state valutate con aggettivazioni apicali e alcun elemento probatorio era stato fornito. La Corte ha precisato che la qualifica, anche ove precludesse l’attribuzione della “Luogotenente Carica Speciale”, non può essere sindacata per le sue conseguenze sulla progressione di carriera, trattandosi di mero riflesso dell’esito valutativo. Il ricorso è stato integralmente respinto con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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