Divieto prefettizio di detenzione armi e superamento del termine procedimentale (TAR Abruzzo n. 72 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine per la conclusione del procedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi ha natura ordinatoria e non perentoria: il suo superamento non determina l’invalidità del provvedimento tardivamente adottato. Il giudizio di non affidabilità del detentore costituisce espressione di un potere cautelare e preventivo autonomo rispetto al processo penale. La remissione di querela non incide su tale valutazione, perché influisce solo sulla procedibilità del reato e lascia inalterata la necessità di un esame autonomo della personalità del soggetto. L’Amministrazione è tenuta a proiettare la valutazione nel futuro, alla luce dei comportamenti pregressi. Il ritardo non vanifica le esigenze cautelari quando le armi siano già state ritirate in via cautelativa.

Il Fatto

In seguito a una lite familiare, i Carabinieri intervenivano presso l’abitazione del ricorrente e, due giorni dopo, procedevano al sequestro cautelativo delle armi legalmente detenute. Seguiva la segnalazione all’Autorità Giudiziaria e la trasmissione di una nota informativa al Prefetto e al Questore. La Questura invitava la Prefettura a valutare l’adozione del divieto di detenzione armi, richiamando una precedente segnalazione per violenza privata, minaccia e lesioni personali.

Avviato il procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, il ricorrente presentava memoria procedimentale. Il Prefetto di Teramo adottava quindi il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, con obbligo di cessione entro centocinquanta giorni. Il ricorrente impugnava l’atto deducendo la violazione del termine di conclusione del procedimento e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, osserva che le esigenze cautelari non sono state vanificate: le armi erano state ritirate dopo soli due giorni dal fatto, sicché l’adozione tardiva del provvedimento finale non ha inciso sulla privazione della disponibilità. Quanto al termine, la giurisprudenza richiamata — TAR Liguria, Sez. I, sentenza n. 352 del 15 maggio 2024, con i precedenti ivi citati — afferma che esso ha natura ordinatoria e che il superamento non determina l’invalidità dell’atto.

Sul secondo motivo, il Collegio ritiene il provvedimento adottato all’esito di una istruttoria completa, con giudizio di non affidabilità logico e coerente. Risulta irrilevante l’assenza di evidenze sul reato di maltrattamenti, perché la Prefettura opera una autonoma considerazione dei fatti ai fini dell’affidabilità nella detenzione delle armi, a prescindere dai risvolti penali.

La remissione di querela non incide sul giudizio amministrativo: essa influisce solo sulla procedibilità del reato. Il clima familiare sereno è solo affermato dal ricorrente e, in ogni caso, la valutazione deve proiettarsi nel futuro, alla luce dei comportamenti pregressi. Il giudizio preventivo prescinde dalla mera situazione in atto.

Quanto alla proporzionalità, il Collegio rileva che il giudizio espresso è calibrato sugli elementi emersi ed è facoltà del ricorrente richiedere un riesame rappresentando nuove circostanze. Il ricorso è quindi respinto nel merito, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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