Foglio di via illegittimo per mero partecipante a manifestazione non violenta (TAR Emilia-Romagna n. 395 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio è misura di prevenzione che presuppone la pericolosità sociale del destinatario, da accertare con una valutazione tecnico-discrezionale su elementi di fatto specifici e concreti, idonei a fondare un giudizio prognostico sulla probabilità di commissione di ulteriori reati. La qualificazione del soggetto ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011 esige l’imputazione di un comportamento riconducibile alla categoria normativa, non essendo sufficiente la mera presenza a una manifestazione non violenta. Il provvedimento che ometta di contestare una specifica condotta sintomatica di pericolosità e di illustrare il percorso logico seguito è viziato per difetto di motivazione e di istruttoria. Resta fermo che l’applicazione della misura non richiede l’accertamento di una responsabilità penale, ma non per questo può prescindere da un’adeguata attività istruttoria preliminare.

Il Fatto

Il ricorrente, aderente a un movimento ambientalista, partecipava a Bologna a un’iniziativa di contestazione in occasione di un summit internazionale. Secondo la prospettazione difensiva, alcuni attivisti esponevano uno striscione da un terrazzo del palazzo comunale, altri stazionavano per pochi minuti davanti all’ingresso senza impedire del tutto il transito, altri erano semplicemente presenti; l’azione durava pochi minuti e non era violenta.

Identificato insieme ad altri presso la Questura, il ricorrente riceveva la notifica di un provvedimento del Questore che gli imponeva di lasciare il territorio comunale entro quarantotto ore e di non farvi ritorno senza autorizzazione per un anno. Proponeva ricorso deducendo violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del principio di proporzionalità e dell’art. 16 Cost., oltre a sviamento, omessa comunicazione di avvio del procedimento e contrasto con l’art. 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riconosce che il provvedimento trae origine dalla reazione dell’ordinamento a un comportamento non conforme alla legge, consistito nella partecipazione a una manifestazione non autorizzata né preannunciata, che aveva limitato l’accesso alla sede comunale, messo in pericolo l’incolumità di attivisti e passanti e richiesto un rilevante dispiego di forze.

Tuttavia, i giudici amministrativi ribadiscono un principio generale: se è vero che la misura di prevenzione non presuppone l’accertamento di una responsabilità penale, ciò non elimina la necessità di un’attività istruttoria preliminare adeguata, sfociante in una motivazione che renda comprensibile il percorso argomentativo dell’Amministrazione.

Il presupposto del foglio di via è dunque la pericolosità del soggetto, da verificare attraverso la sussistenza di elementi di fatto specifici e concreti. La norma richiamata qualifica come socialmente pericolosi coloro che, per il loro comportamento, debbano ritenersi dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Da qui la conclusione del Tribunale: la mera presenza a una manifestazione non violenta non può di per sé integrare una condotta idonea a fondare la qualificazione di pericolosità sociale, in assenza di una condotta qualificabile come reato o della violazione di un precedente foglio di via o divieto di frequentazione. Nel caso concreto al ricorrente non è stata contestata, neppure per relationem, alcuna condotta specifica, violenta o comunque generatrice di pericolo: il provvedimento dà conto solo della sua presenza sul luogo.

Il Collegio richiama il precedente del TAR Toscana n. 802/2024, secondo cui la mera partecipazione a una manifestazione, anche unitamente al deferimento per un fatto analogo, non attesta la dedizione a condotte offensive per la sicurezza e la tranquillità pubblica, soprattutto in mancanza di una complessiva valutazione della personalità. Né il provvedimento consente di desumere che la condotta bolognese costituisca reiterazione di quelle tenute altrove, trattandosi di precedenti di polizia mai sfociati in azioni giudiziarie e non connotati da violenza. Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento degli altri motivi e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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