Ampliamento discarica tra VIA e partecipazione del pubblico (TAR Lombardia n. 90 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di provvedimento autorizzatorio unico ex art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006, l’obbligo di un nuovo avviso al pubblico a seguito del deposito di documentazione integrativa sorge solo quando l’autorità competente ritenga motivatamente che le modifiche o integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico. Il ricorrente che deduca la violazione di tale obbligo non può limitarsi ad affermare la natura sostanziale delle integrazioni, ma deve dimostrare perché la documentazione abbia inciso sul progetto e sul quadro conoscitivo del pubblico. Analogo onere di specificità grava su chi contesti la valutazione di discrezionalità tecnica espressa dall’amministrazione. La legittimazione delle articolazioni regionali delle associazioni ambientalistiche riconosciute sussiste quando lo statuto le configuri come soggetti giuridicamente autonomi, ancorché aderenti all’associazione nazionale.

Il Fatto

Una società gestisce un impianto metallurgico e un’adiacente discarica monorifiuto per le scorie derivanti dal processo di recupero dello zinco dai fumi di acciaieria. Nel 2021 ha chiesto alla Provincia l’avvio della valutazione di impatto ambientale e il rilascio del PAU per ampliare la discarica, con incremento volumetrico rilevante e variante sostanziale all’AIA, oltre a una serie di autorizzazioni connesse.

Nel corso dell’istruttoria l’ARPA ha formulato rilievi sulle alternative, sul rischio e sull’impermeabilizzazione. Il pubblico è stato coinvolto con più avvisi; dopo ulteriori produzioni documentali la Provincia ha escluso la necessità di una nuova consultazione. La conferenza di servizi si è chiusa con determinazione positiva e il PAU è stato emanato. Un’associazione ambientalistica regionale ha impugnato il provvedimento con ricorso straordinario, poi trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge l’eccezione di difetto di legittimazione. L’articolazione regionale è soggetto a sé stante, come risulta dallo statuto, aderisce all’associazione nazionale di cui è socia e persegue statutariamente la difesa dell’ambiente anche mediante ricorsi. Ha rappresentatività adeguata e opera nel territorio in cui si trova la discarica.

Sul primo motivo, relativo alla partecipazione del pubblico, il giudice esclude che la discarica rientri direttamente nell’ambito applicativo della disciplina sugli incidenti rilevanti, che espressamente ne esclude le discariche. Ammette però che, per la vicinanza all’impianto soggetto, si applichi indirettamente l’art. 24 d.lgs. n. 105/2015. La tutela è comunque assicurata, poiché in caso di progetto sottoposto a VIA il parere del pubblico si esprime in tale procedimento e il pubblico è stato informato ed è stato messo in condizione di osservare.

Sul secondo profilo, il Tribunale valorizza il tenore dell’art. 27-bis, quinto comma: il nuovo avviso è dovere dell’amministrazione solo se questa ritenga motivatamente sostanziali le integrazioni. La censura è generica e indimostrata, perché la ricorrente non spiega perché la documentazione fosse sostanziale per il pubblico, mentre la Provincia ha analiticamente illustrato il contenuto delle produzioni. Quanto alla variante al reticolo idrico minore, essa è stata adottata con autonoma deliberazione comunale, estranea al PAU, e andava impugnata separatamente.

Sul secondo motivo, centrale, il giudice esclude che le scorie possano qualificarsi rifiuti idonei al recupero ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 36/2003: il PAU e il BREF documentano l’assenza di tecnologie alternative consolidate, e le prescrizioni impongono un recupero crescente con verifica periodica. Il richiamo all’art. 7-septies è errato, poiché i requisiti costruttivi sono fissati dall’art. 9 e dall’allegato 1, e la censura resta generica rispetto alla valutazione tecnica.

Quanto agli altri motivi, il Tribunale ritiene che le osservazioni associative siano state esaminate e che l’istruttoria sulle alternative e sul rischio sia adeguata. La durata della VIA è coerente con il cronoprogramma e con la revisione ex art. 29-octies; l’autorizzazione concerne solo il primo lotto. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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