Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lazio n. 785 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente alla Carta elettronica e condannato l’Amministrazione al relativo riconoscimento economico è eseguibile mediante il rimedio dell’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il presupposto è il passaggio in giudicato della pronuncia, accertato con idonea certificazione, e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ove l’Amministrazione non offra alcun elemento idoneo a dimostrare l’avvenuto adempimento, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, una sentenza che accerta il diritto a usufruire, per sei anni scolastici, della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire il beneficio nella misura di euro 3.000,00, oltre accessori. La pronuncia, munita di formula esecutiva, è stata notificata all’Amministrazione il 1° marzo 2024 ed è passata in giudicato, come attestato dall’ufficio competente il 17 aprile 2025.

Ritenendo che l’Amministrazione non avesse dato esecuzione al giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della competenza, affermandola in capo al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm. Verifica poi i presupposti dell’azione e li ritiene sussistenti: il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, accertato con idonea certificazione dell’ufficio competente, e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Nessun dubbio residua, secondo il TAR, sulla ricomprensione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato fra i provvedimenti le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Nel merito il ricorso è fondato. Il Ministero intimato non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto dal giudicato. Il Collegio ordina pertanto all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, adottando gli adempimenti finalizzati e riconoscendo gli importi ivi indicati, nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione.

In conformità alle richieste della ricorrente, il TAR nomina sin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Latina o di altro funzionario delegato, con compenso a carico del Ministero, liquidato in euro 1.000,00 salvo conguaglio. Il commissario dovrà attivarsi su istanza di parte e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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