Punteggi premiali PSR: onere di specificità e divieto di jus novorum in appello (C.G.A.R.S. n. 267 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la censura che investa la quantificazione dei punteggi premiali attribuiti a un progetto finanziato è inammissibile se proposta per la prima volta in grado di appello. L’onere di specificità dei motivi introduttivi e il divieto di jus novorum di cui all’art. 104 Cod. proc. amm. impediscono di dedurre in seconde cure questioni non prospettate nei confronti degli atti ivi gravati. La parte che riproponga in appello la medesima tesi sostenuta in primo grado, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, non assolve l’onere di specificità di cui all’art. 101, comma 1, Cod. proc. amm. Il criterio premiale che richiede la commercializzazione di almeno il 50% della produzione certificata IGP o DOP non è integrato dalla vendita della materia prima, poiché i disciplinari consentono la certificazione del solo prodotto finito e lavorato.

Il Fatto

Una società operante nella produzione e commercializzazione vitivinicola e dell’olio di oliva partecipava al bando della sottomisura 4.1 del PSR Sicilia 2014-2020, presentando un progetto di ammodernamento e ampliamento dell’azienda. L’amministrazione regionale dichiarava inammissibile l’istanza, non avendo la società dimostrato la cantierabilità del progetto entro il termine perentorio fissato dalle disposizioni attuative, e le attribuiva un punteggio pari a 53, inferiore ai 73 risultanti dalla scheda di autovalutazione.

Il TAR Sicilia, con la sentenza n. 635/2021, annullava i provvedimenti nella parte relativa all’esclusione, accogliendo la tesi secondo cui il termine per la documentazione sulla cantierabilità decorre dall’approvazione della graduatoria definitiva e non dalla pubblicazione di quella provvisoria. Respingeva invece la pretesa di maggior punteggio sui criteri A5 e A7. La società ha appellato tale capo, deducendo un unico motivo articolato in tre censure.

La Motivazione della Corte

Sul criterio A5, il TAR aveva escluso che la documentazione prodotta — scheda delle giacenze e fatture di vendita di uve e vino sfuso — comprovasse la commercializzazione di almeno il 50% della produzione certificata. Il primo giudice aveva osservato che i disciplinari IGP e DOP consentono di certificare il solo prodotto finito e lavorato, non la materia prima. Il C.G.A.R.S. rileva che l’appellante si limita a ripetere la tesi di primo grado, senza superare quel rilievo: la censura è quindi inammissibile, o comunque infondata. Anche il richiamo alla vendita di olio certificato è giudicato generico e privo di incidenza sulle conclusioni della sentenza.

Sul criterio A7, che premia gli investimenti per la produzione e l’uso di energia da fonti rinnovabili con costo dell’impianto pari almeno al 5% dell’investimento complessivo, il TAR aveva escluso il computo dei trattori alimentabili con olio di colza. Il Collegio conferma: il criterio riguarda la realizzazione di impianti, non l’acquisto di attrezzature; e i mezzi “possono”, non devono, essere alimentati con carburante biologico, con la conseguenza che manca ogni certezza sull’effettiva sostituzione del gasolio.

La terza censura investe il punteggio complessivo, che secondo l’appellante sarebbe pari a 56 e non a 53. Il Collegio la dichiara inammissibile: la doglianza non è mai stata proposta in primo grado, né con l’atto introduttivo né con i motivi aggiunti, come già rilevato nell’ordinanza cautelare n. 628/2021. Una questione sollevata per la prima volta in appello è inammissibile, in applicazione del divieto di jus novorum di cui all’art. 104 Cod. proc. amm., richiamando sul punto Cons. Stato, IV, 26 novembre 2015, n. 5373 e Cons. Stato, IV, 27 luglio 2010, n. 4915.

L’appello è pertanto respinto. La Corte compensa tra le parti le spese del grado, in ragione dell’andamento complessivo del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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