Divieto generalizzato localizzazione stazioni radio base illegittimo nel regolamento edilizio (TAR Sardegna n. 355 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è legittima la norma del regolamento edilizio comunale che impone un divieto generalizzato di localizzazione delle stazioni radio base a una distanza predeterminata dal perimetro del centro urbano e da qualsiasi fabbricato ad uso abitativo o pubblico. Tale previsione costituisce un limite alla localizzazione e non un criterio di localizzazione, in contrasto con l’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, che consente ai comuni di disciplinare il corretto insediamento urbanistico dei soli siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione di limitazioni riferite ad aree generalizzate del territorio. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione elettronica sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e sono compatibili, in via generale, con ogni destinazione urbanistica. Il diniego fondato su siffatta previsione regolamentare è pertanto illegittimo, dovendo l’amministrazione dare conto in termini specifici delle ragioni che rendono concretamente incompatibile l’impianto con la destinazione e le caratteristiche dell’area.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore attivo nel settore delle infrastrutture per le comunicazioni elettroniche, ha presentato istanza per la realizzazione di una nuova stazione radio base nel territorio di un comune sardo, su un terreno ricadente all’interno della perimetrazione del centro urbano, in zona omogenea B1.

Il Comune ha negato l’autorizzazione sull’assunto che la localizzazione proposta contrastasse con l’art. 87, comma 3, del regolamento edilizio, il quale impone che le antenne per stazioni radio, telecomunicazioni e telefonia mobile siano collocate ad almeno 300 metri dal perimetro del centro urbano e da qualsiasi altro fabbricato ad uso abitativo o pubblico. La società ha impugnato il diniego, l’atto recante i motivi ostativi, il parere negativo dell’ufficio tecnico e gli atti pianificatori richiamati, deducendo la violazione della disciplina del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 14 della legge n. 36/2001.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il proprio orientamento consolidato secondo cui le stazioni radio base non sono assimilabili alle normali costruzioni edilizie, non presentano volumetria o cubatura e non hanno un impatto sul territorio equiparabile a quello degli edifici in muratura. In forza dell’art. 43 del d.lgs. n. 259/2003, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, con la conseguenza che possono essere ubicate in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche.

Il Tribunale precisa che l’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 consente ai comuni di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ma con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che sono illegittimi i limiti di carattere generale riguardanti intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa.

La norma regolamentare applicata dal Comune introduce un divieto generalizzato di localizzazione entro i 300 metri dal centro abitato. Il Collegio richiama il principio secondo cui la scelta di individuare un’area specifica ove collocare gli impianti, anche in base al criterio della massima distanza dal centro abitato, costituisce un limite alla localizzazione e non un criterio di localizzazione consentito, come già stigmatizzato dal Cons. Stato, sez. VI, n. 9159/2024 e dalla Corte cost. n. 331/2003.

Non superano tali rilievi le difese del Comune. La modifica dell’art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003 non muta, ma conferma, la natura di opere di urbanizzazione delle stazioni radio base, e la valutazione di compatibilità urbanistica ed edilizia è ricompresa nella stessa autorizzazione, costituente titolo unico. Neppure rileva l’asserita disponibilità di aree alternative, poiché la relazione tecnica della ricorrente dimostra che collocazioni diverse non arrecherebbero beneficio alla copertura.

Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del diniego e obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi entro sessanta giorni. Le spese sono poste a carico del Comune, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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