Extrabudget sanitario calcolato al netto delle prestazioni oltre il 75% (TAR Sardegna n. 356 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola contrattuale che stabilisce che il valore complessivo delle prestazioni erogate al 31 agosto dell’anno di riferimento non può superare il 75% del tetto di spesa annuale, e che le prestazioni eccedenti tale misura non possono essere in alcun caso remunerate, opera anche ai fini della determinazione del fatturato da porre a base del calcolo dell’extrabudget riconosciuto alla struttura sanitaria accreditata. La ratio della norma, volta a garantire la continuità nell’erogazione del servizio a spese del servizio sanitario regionale, impone di escludere dalla base di calcolo le prestazioni erogate oltre la soglia, non essendo condivisibile una lettura che separi la remunerazione entro il tetto da quella dell’extrabudget. L’amministrazione non è tenuta a esplicitare nel provvedimento ogni passaggio del calcolo quando questo costituisce diretta applicazione della disciplina contrattuale, non configurandosi in tal caso motivazione postuma. La diversa prassi seguita nelle annualità precedenti non integra legittimo affidamento idoneo a invalidare l’atto, attenendo le regole di correttezza a un piano distinto da quello della validità.
Il Fatto
La struttura sanitaria ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui l’ARES ha autorizzato il pagamento dell’extrabudget per l’annualità 2023, contestando la base di calcolo utilizzata. L’azienda aveva indicato un fatturato complessivo di euro 1.520.987,07 e riconosciuto un importo di euro 102.258,14, laddove la ricorrente assumeva un fatturato di euro 3.100.081,25 e un extrabudget di euro 161.494,23.
La ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento per l’adozione di criteri non desumibili dal contratto, per la motivazione postuma addotta in giudizio dall’amministrazione e per la violazione del legittimo affidamento, essendo state le annualità precedenti liquidate sull’intero fatturato. L’ARES resisteva evidenziando un errore materiale di calcolo e l’applicazione del limite del 75% al 31 agosto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato la tardività della memoria di replica dell’amministrazione, depositata oltre il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza previsto dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., escludendola dalla valutazione.
Nel merito, la questione controversa riguardava la base di calcolo dell’extrabudget: se dovesse coincidere con l’intero fatturato annuale ovvero se su di essa operasse il limite delle prestazioni erogabili al 31 agosto. Il Tribunale ha ritenuto condivisibile la tesi dell’ARES fondandola sul disposto dell’art. 6 dello schema di contratto, che esclude in modo testuale che le prestazioni eccedenti il 75% del tetto possano ricevere remunerazione “in alcun caso”, neppure in presenza di capienza del tetto annuale.
La ratio della norma è stata individuata nella finalità di garantire la continuità nell’erogazione del servizio: diversamente, le strutture esaurirebbero il budget già alla data indicata, con detrimento del cittadino costretto a sostenere i costi delle prestazioni della seconda parte dell’anno. Su questa base il Collegio ha respinto la lettura “a compartimenti stagni” proposta dalla ricorrente, osservando che essa ridurrebbe il disincentivo a erogare prestazioni in eccedenza, poiché queste, pur con l’abbattimento del 40%, rientrerebbero comunque nella base di calcolo dell’extrabudget.
Quanto alla dedotta motivazione postuma, il Tribunale l’ha disattesa: le difese dell’ARES costituiscono mera esposizione delle modalità di determinazione del fatturato secondo la disciplina contrattuale, non essendo necessario illustrare ogni passaggio di un calcolo che trova diretta fonte nelle norme dello schema di contratto.
Infine, il Collegio ha escluso la violazione del legittimo affidamento, richiamando la distinzione tra regole di comportamento e regole di validità e la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria n. 20/2021 e n. 5/2018, nonché il nuovo art. 5, comma 3, d.lgs. n. 36/2023. Ha inoltre rilevato che l’art. 13 dello schema di contratto consente la remunerazione dell’extrabudget nei soli limiti delle economie residue e del tetto aziendale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese in ragione della particolarità delle questioni interpretative.
Nota della Redazione
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