Porto di fucile, buona condotta e giudizio prognostico di non affidabilità (TAR Lombardia n. 2795 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti di diniego, sospensione o revoca della licenza di porto d’armi possono fondarsi sul difetto del requisito della buona condotta anche in assenza di esiti penali rilevanti. Il requisito deve sussistere al momento del rilascio e per tutta la durata del titolo, potendone derivare, in caso di sopravvenuta carenza, la sospensione o la revoca. La valutazione amministrativa è espressione di ampia discrezionalità e si fonda su un giudizio induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza tipica dell’accertamento penale, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza. Il provvedimento è censurabile in sede di legittimità solo se la motivazione sia del tutto mancante o manifestamente illogica, oppure in presenza di travisamento dei presupposti, irragionevolezza o inadeguatezza allo scopo. Gli elementi posti a fondamento del giudizio possono essere di natura indiziaria e non probante, ma devono conservare materialità oggettiva e proporzionalità rispetto alla minaccia da prevenire.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia, adottato dal Questore e motivato con riferimento alle denunce penali di cui era destinatario e a un procedimento penale aperto per oltraggio a pubblico ufficiale. Il provvedimento è stato notificato nel mese di ottobre 2022.
Davanti al TAR Lombardia il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 11, 39 e 43 del R.D. n. 773/1931, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti, la carenza di istruttoria e l’illogicità manifesta. Ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare complessivamente il casellario giudiziale, risultato nullo, la sua buona condotta e l’affidamento di non abusare delle armi. La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, ricostruendo anzitutto il quadro normativo di riferimento. Il requisito della buona condotta è previsto dagli artt. 11, comma 2, e 43 TULPS: le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi non possa provare la propria buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi. Tale requisito deve sussistere al momento del rilascio e permanere per tutto il periodo di possesso del titolo.
Il Tribunale ha qualificato i provvedimenti in materia come espressione di ampia discrezionalità, vertente sul pericolo di abuso delle armi e fondata su un ragionamento induttivo di tipo probabilistico. Non è richiesto il livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio proprio dell’accertamento penale: è sufficiente una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, idonea a far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso, senza necessità di dimostrare l’abuso avvenuto.
La Corte ha precisato che gli elementi posti a fondamento del giudizio possono spingersi fino alla soglia del “meno probabile che non”, purché conservino un carattere di materialità intrinseca oggettiva e di chiara proporzionalità rispetto all’entità della minaccia da prevenire, richiamando sul punto TAR Puglia, Bari, Sez. II, n. 874 del 2024. Quanto all’assetto motivazionale, non è richiesta una puntuale descrizione delle ragioni dell’adozione né una dettagliata valutazione della personalità del destinatario (TAR Lombardia, Sez. I, n. 891 del 2021); la motivazione è censurabile solo se del tutto mancante o manifestamente illogica (TAR Lombardia, Sez. I, n. 873 del 2021).
Il giudizio sull’affidabilità può dunque prescindere dagli esiti e perfino dall’avvio di procedimenti penali, potendo basarsi su fatti di natura indiziaria (TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 856 del 2024). Nel caso concreto, le plurime denunce, le condotte caratterizzate da contrapposizione verso le forze di polizia e la strumentalità dei comportamenti risarcitori hanno reso non irragionevole il giudizio di non affidabilità del ricorrente. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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