Divieto di nuova pronuncia sulla giurisdizione dopo la declinatoria del giudice civile (Cons. Stato n. 6201 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando il giudice ordinario declina la giurisdizione in favore del giudice amministrativo e la causa è tempestivamente riassunta, il giudice amministrativo, alla prima udienza, può sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, comma 3, cod. proc. amm. Egli non può invece statuire nuovamente sulla giurisdizione, dichiarando l’inammissibilità del ricorso: una volta spirato il potere di pronuncia, la preclusione in rito gli impone di attivare il conflitto. L’erronea declinatoria della giurisdizione e la conseguente declaratoria di inammissibilità integrano i vizi che comportano la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm. La censura dell’appellante che investa la nuova statuizione sulla giurisdizione è ammissibile, anche quando non deduca espressamente la mancata sollevazione del conflitto.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto davanti al Tribunale ordinario di Benevento la società distributrice di energia elettrica, chiedendo la rimozione e la delocalizzazione di un palo di linea installato sulla propria proprietà, oltre ai connessi indennizzi e risarcimenti. Con sentenza il Tribunale civile dichiarava la carenza di giurisdizione, reputando la controversia devoluta in via esclusiva al giudice amministrativo. La decisione non veniva impugnata.

Riassunta la causa davanti al TAR Campania, il giudice adito dichiarava il ricorso inammissibile per carenza di giurisdizione, ravvisando nella condotta della società un comportamento non espressione di poteri autoritativi e ritenendo insussistente una posizione di interesse legittimo. Il ricorrente proponeva appello, deducendo la violazione dell’art. 133, comma 1, lett. o), cod. proc. amm. e l’avvenuta formazione del giudicato sulla giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie il primo motivo, che ritiene assorbente. Il nodo è processuale: occorre stabilire se il TAR potesse ancora pronunciarsi sulla giurisdizione dopo la declinatoria del giudice civile e la riassunzione della causa.

Il Collegio richiama l’art. 11, comma 3, cod. proc. amm., a mente del quale, quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, questi alla prima udienza può sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione. Nel caso concreto il TAR, pur ritenendosi sprovvisto di giurisdizione, all’esito della prima e unica udienza ha dichiarato inammissibile il ricorso anziché attivare il conflitto. Il vizio rientra nel perimetro della doglianza dell’appellante.

La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata dalla società, secondo cui l’appellante non avrebbe censurato la mancata sollevazione del conflitto. L’appellante censura infatti il vizio consistente nell’avere il TAR nuovamente statuito, in carenza di potere, sulla giurisdizione. Il profilo attinente agli effetti legali della statuizione e alle ragioni del rinvio al primo giudice pertiene comunque al giudicante, a prescindere dal contenuto delle richieste delle parti.

Risalta dunque l’errore del giudice di primo grado, che ha statuito nuovamente sulla giurisdizione dichiarando l’inammissibilità del ricorso a fronte di una preclusione in rito che gli imponeva di sollevare il conflitto. Tali vizi implicano, ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm., la rimessione della causa al primo giudice; sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. plen., 20 novembre 2024, n. 16 in ordine all’erronea dichiarazione di inammissibilità.

La sentenza è annullata con rimessione al TAR Campania. La decisione esclusivamente in rito giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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