Il cancello non è nuova costruzione: illegittimo l’ordine di rimozione comunale (Cons. Stato n. 4131 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di rimozione di un cancello non può fondarsi sulla disciplina sanzionatoria dettata per gli interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali. La cancellata non comporta realizzazione di nuova superficie edificata né di volume e rientra tra gli interventi soggetti a CILA; la sua omissione giustifica soltanto l’irrogazione di una sanzione pecuniaria. Il giudice amministrativo non può integrare in via postuma la motivazione del provvedimento per ricondurlo a un potere diverso da quello concretamente esercitato, in forza del divieto di pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati. L’asservimento all’uso pubblico nasce direttamente dalla convenzione urbanistica trascritta, mentre gli atti notarili successivi ne regolano solo le modalità di adempimento.
Il Fatto
Il complesso immobiliare del “Palazzo dell’Ospedale di S. Anna”, in corso Giudecca a Ferrara, è stato ceduto a proprietari privati in attuazione di un piano particolareggiato approvato nel 2005 e di una convenzione urbanistica del 2006. L’art. 5 della convenzione impone ai soggetti attuatori e ai loro aventi causa di asservire all’uso pubblico le aree destinate a vie di accesso e verde, oltre ad alcune opere individuate nelle tavole di progetto.
La compagine condominiale installava un cancello-inferriata all’accesso del porticato e del chiostro, per limitare le intrusioni notturne e le attività illecite nell’area. Il Comune di Ferrara, con ordinanza del 14 ottobre 2020, ingiungeva la rimozione dell’opera, qualificandola come intervento edilizio abusivo realizzato in assenza del titolo abilitativo e in violazione dell’obbligo di asservimento. I ricorsi proposti dal condominio e da alcuni condomini venivano respinti dal TAR Emilia Romagna con due sentenze. Gli appellanti lamentavano travisamento dei fatti e vizi della motivazione.
La Motivazione della Corte
Riuniti i gravami per connessione oggettiva e soggettiva, il Consiglio di Stato ne accerta la fondatezza. Il Collegio rileva che l’ordinanza comunale richiama espressamente l’art. 13 della legge regionale n. 23/2004, che sanziona gli interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Il potere repressivo esercitato risulta però carente di base legale, perché la fattispecie concreta non corrisponde alla norma invocata.
Il cancello, secondo l’insegnamento richiamato dalla Sez. VI n. 8849 del 27 dicembre 2019, non comporta realizzazione di nuova superficie edificata né di volume: non richiede il permesso di costruire e, in mancanza, non può essere sanzionato con la demolizione. L’opera rientra tra le attività edilizie libere o soggette a comunicazione, per le quali l’art. 7 della legge regionale n. 15/2013 contempla la presentazione di una semplice CILA. L’omessa presentazione consente al più l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, mai l’ordine di demolizione. Il Collegio osserva inoltre che la Soprintendenza aveva assentito all’installazione.
Il Comune non può invocare in questa sede poteri diversi, come la tutela di una servitù di uso pubblico ai sensi dell’art. 825 cod. civ. o i provvedimenti previsti dall’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 per gli interventi su suoli pubblici. Il tenore letterale della motivazione non consente di ricondurre l’atto a tali poteri, né la motivazione può essere integrata in via postuma, pena la violazione dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm..
Il Collegio esamina anche la censura sull’efficacia della convenzione del 2006, disattendendola. Richiamando la sentenza del Tribunale civile di Ferrara n. 694 del 21 ottobre 2022, rileva che il vincolo di asservimento si è costituito già con la stipulazione della convenzione, trascritta ai sensi dell’art. 2645-quater cod. civ.. Gli atti notarili previsti dall’art. 5 ne disciplinano solo le modalità di adempimento, presupponendo un diritto già sorto.
Gli appelli sono pertanto accolti e, in riforma delle sentenze impugnate, i ricorsi di primo grado vengono parimenti accolti con annullamento dell’ordinanza del 14 ottobre 2020. Le spese di lite sono compensate per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 825 c.c. – Diritti demaniali su beni altrui
- Art. 2645-quater c.c. – Trascrizione di atti costitutivi di vincolo