Il fornitore all’ingrosso di acqua non è gestore del servizio idrico integrato (TAR Sicilia n. 3133 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione ex lege delle gestioni non conformi, disposta dall’art. 172, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, opera esclusivamente nei confronti degli ex gestori del servizio idrico integrato, pubblici o privati concessionari, che abbiano ricevuto dagli enti locali un affidamento del servizio o la concessione di infrastrutture idriche comunali. Resta estraneo a tale perimetro il privato che capta e adduce acqua potabile in forza di una concessione di grande derivazione ministeriale e di autorizzazioni regionali, vendendola all’ingrosso ai gestori comunali mediante contratti di diritto privato. La qualificazione dell’attività ai fini dell’art. 172 si ricava dal Testo Unico Ambiente e dal titolo legittimante, non dalle definizioni tariffarie della delibera ARERA 580/2019/R/IDR, che non può integrare né derogare alla fonte primaria. Il gestore grossista del servizio integrato si distingue dal mero fornitore esterno, soggetto non regolato.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di una concessione di grande derivazione di acque sotterranee per uso irriguo, rilasciata con decreti ministeriali e con scadenza nel 2031. Dagli anni Novanta destina parte dell’acqua attinta a uso umano, in forza di autorizzazioni provvisorie del Genio Civile e di un provvedimento dell’Assessorato regionale alla Sanità, fornendola dietro corrispettivo ai Comuni di Catania, Giarre e Riposto per far fronte alle carenze dei rispettivi acquedotti.
Nel 2018 l’Assemblea Territoriale Idrica aveva preteso la stipula di una convenzione, ritenendo l’attività ricompresa nel servizio idrico integrato. Il TAR aveva accolto in parte il ricorso con la sentenza n. 2522/2022; il CGA, con la decisione n. 307/2025, ha dichiarato l’appello improcedibile, rimettendo la questione al giudizio pendente davanti al TAR. Nel 2024 il Commissario ad acta ha approvato le relazioni ex art. 172 d.lgs. n. 152/2006, qualificando la società come gestore grossista non conforme e dichiarandola decaduta, con subentro del gestore unico. Contro tali delibere è diretto il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di estromissione della Regione, adottata la delibera commissariale in luogo dell’ATI. Passa poi alla delimitazione del servizio idrico integrato, che l’art. 141, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 individua nella captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili. L’art. 172 impone il subentro del gestore unico ai soggetti che gestiscono il servizio in base a un affidamento non cessato ex lege.
Il primo motivo è fondato. Il TAR esclude che la delibera ARERA 580/2019/R/IDR possa fondare l’individuazione delle gestioni non conformi: essa disciplina i soli corrispettivi tariffari e, all’art. 8, esclude espressamente dal proprio ambito i gestori cessati ex lege. La materia è riservata alla fonte primaria, non derogabile dall’Autorità di regolazione.
Nel merito, la figura del gestore grossista presuppone un soggetto già titolare di un affidamento di una porzione del servizio integrato, che eroga ad altri operatori anziché all’utenza finale. La società ricorrente non ha mai ricevuto dai Comuni alcun affidamento del servizio, né infrastrutture idriche comunali: la sua attività si fonda su titoli ministeriali e regionali a monte e su contratti di fornitura di diritto privato a valle. È quindi mero fornitore esterno, soggetto non regolato, distinto anche dal common carrier, che mette a disposizione le proprie reti dietro corrispettivo senza vendere acqua. Il secondo motivo è sul punto infondato, ma ciò non legittima l’attrazione nel servizio integrato.
Irrilevanti sono la continuità della fornitura dal 1996 e la sua incidenza economica: si tratta di fisiologia dell’attività di impresa. Il Piano regionale sul fabbisogno idrico 2017-2019 ha esaurito efficacia ed è atto pianificatorio inidoneo a caducare titoli concessori validi. La condotta di quattro chilometri non è menzionata nella relazione impugnata e non può essere valorizzata con motivazione postuma.
Quanto al giudicato sulla sentenza n. 2522/2022, la convenzione allora contestata è scaduta e il CGA ha rimesso la questione a questo giudizio. Il ricorso è accolto in parte, con annullamento della delibera n. 1/2024 e della relazione allegata nei limiti dell’interesse della ricorrente; il resto è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate.
Nota della Redazione
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