Torrino scala e superamento dell’altezza massima: illegittimo il permesso di costruire (TAR Sicilia n. 3788 del 14.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il torrino del corpo scale, elevandosi al di sopra della linea di gronda del fabbricato, ne implica la sopraelevazione e non costituisce volume tecnico: determina un aumento della volumetria e dell’altezza dell’edificio e deve essere computato ai fini del rispetto dei limiti di altezza fissati dalle norme di attuazione del PRG. È illegittimo il permesso di costruire che consenta il superamento dell’altezza massima così realizzato. Il titolo edilizio è parimenti viziato quando l’area di sedime confini con il demanio marittimo e sia rilasciato senza l’autorizzazione dell’Autorità demaniale competente prescritta dall’art. 55 cod. navig., nonché quando la costruzione non rispetti la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate imposta dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile sito nel Comune di -OMISSIS-, ha impugnato il permesso di costruire n. 217/2020, rilasciato il 14.09.2020 in favore dei controinteressati, dopo averne conosciuto il contenuto a seguito di istanza di accesso agli atti. Il titolo edilizio autorizza la realizzazione di un fabbricato sul lotto confinante con la proprietà del ricorrente.
Il Comune e i controinteressati non si sono costituiti in giudizio. Il ricorrente ha dedotto la violazione dei limiti di altezza e di numero di piani fissati dalle N.T.A. del P.R.G., la non corrispondenza dello stato di fatto rappresentato in progetto alla situazione dei luoghi, con particolare riguardo alla contiguità con un’area demaniale marittima, e il mancato rispetto delle distanze legali tra pareti finestrate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riconosce anzitutto la legittimazione attiva e l’interesse a ricorrere del proprietario confinante. Richiamando la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021, il Tribunale precisa che alla mera vicinitas deve aggiungersi un quid pluris, nel caso di specie ravvisato nel rischio per la sicurezza sismico-statica degli immobili confinanti e nel pregiudizio all’esposizione solare e al godimento di aria e veduta.
Nel merito, il primo motivo è fondato. L’art. 33 delle N.T.A. del P.R.G. impone per la zona B1 un’altezza massima di ml 10,50 e un numero massimo di tre piani fuori terra. Il Collegio esclude che il presunto quarto piano violi il limite dei piani, qualificandolo come torrino del corpo scale; rileva tuttavia che proprio tale manufatto porta l’edificio a ml 12,90 dal piano di campagna, oltre il limite consentito.
Richiamando il precedente del Cons. Stato, Sez. IV, n. 1035 del 2022, il Tribunale afferma che il torrino comporta un aumento della volumetria e un innalzamento dell’altezza dell’edificio, non potendosi qualificare come volume tecnico. È quindi integrata la violazione della norma urbanistica.
Il secondo motivo è parimenti accolto. La particella confinante con il lotto dei controinteressati appartiene al Demanio Marittimo. Trova pertanto applicazione l’art. 55 cod. navig., che impone la fascia di rispetto di trenta metri e richiede il previo parere o l’autorizzazione dell’Autorità demaniale, nella specie non acquisita.
Quanto al terzo motivo, il Collegio applica l’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, che impone in zona B1 la distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Il progetto colloca il prospetto ovest a distanza inferiore rispetto alla parete finestrata dell’edificio confinante, sicché il permesso è illegittimo anche sotto questo profilo. Il ricorso è dunque accolto e il titolo edilizio annullato, con condanna dei soccombenti alle spese.
Nota della Redazione
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