Prova di frequentazione necessaria per divieto detenzione armi tra parenti (Cons. Stato n. 1549 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, adottato ai sensi dell’art. 39 TULPS, è espressione di ampia discrezionalità, ma deve rispettare i canoni di logicità e ragionevolezza e l’obbligo di motivazione desumibile dall’art. 43 TULPS, nel testo risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 440 del 1993. Il contesto socio-familiare e la frequentazione di soggetti gravati da precedenti penali costituiscono elementi rilevanti nel giudizio di affidabilità. Tuttavia il semplice legame di parentela, in assenza di ulteriori circostanze, non può da solo fondare la prognosi di non affidabilità. L’Amministrazione deve svolgere un’istruttoria completa e considerare il valore significativo dei fatti sopravvenuti favorevoli all’interessato.

Il Fatto

Il Prefetto di Vibo Valentia aveva vietato al ricorrente di detenere armi, munizioni ed esplosivi. La motivazione richiamava il controllo con soggetti pregiudicati, la revoca di una licenza di porto d’armi uso tiro a volo e l’inserimento in un contesto familiare con affini gravati da precedenti penali e ritenuti esponenti di associazioni mafiose. La legittimità di quel provvedimento era stata confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6812/2018, dalla quale emergeva peraltro il superamento dei rilievi sui requisiti psico-fisici.

Anni dopo, il ricorrente aveva chiesto il riesame e la revoca del divieto. L’istanza era stata rigettata nel 2021, sul presupposto che il rapporto di affinità con soggetti arrestati per associazione mafiosa continuasse a incidere sulla prognosi di affidabilità. Il TAR Calabria, con la sentenza n. 1645/2024, aveva respinto il ricorso, valorizzando la rilevanza dei legami familiari nel contesto sociale calabrese e giudicando poco plausibile l’assenza di rapporti con il cognato. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 39 TULPS, che attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione di armi alle persone ritenute capaci di abusarne. La norma è formulata in termini volutamente generici e riconosce un ampio margine di discrezionalità. Essa va letta insieme all’art. 43 TULPS, che consentiva di revocare la licenza a chi non può provare la propria buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 440 del 1993, che ha eliminato l’onere di provare la buona condotta a carico dell’interessato. La Consulta ha chiarito che è illegittimo il provvedimento negativo che ometta di indicare le circostanze ritenute preclusive, che si limiti a enunciarle senza le dovute valutazioni, o che non consideri il valore significativo dei fatti sopravvenuti favorevoli all’interessato.

Quanto alla frequentazione di persone gravate da procedimenti penali, la giurisprudenza amministrativa la ritiene elemento rilevante, perché il rischio è che l’arma sia appresa e impropriamente utilizzata. La valutazione è ragionevole e risponde a una regola di prudenza. Anche il contesto socio-familiare può concorrere al giudizio, e il diniego può fondarsi su una situazione che riguarda un terzo verso cui sussistono fondate ragioni di sospetto.

Il Collegio enuncia però il limite: il semplice legame di parentela, in assenza di ulteriori circostanze, non costituisce elemento valido e significativo ai fini della prognosi di non affidabilità. Il diniego, pur discrezionale, deve essere logico e ragionevole, come ribadito da Cons. Stato, Sez. III, n. 923 del 2023.

Nel caso concreto l’appellante aveva dedotto l’assenza di frequentazione con gli affini, anche per il procedimento di separazione in corso. La circostanza non era contestata dall’Amministrazione. Il TAR l’aveva liquidata come poco plausibile senza dar conto degli elementi a sostegno. L’appellante aveva inoltre allegato licenze speciali prefettizie, la frequenza della Scuola di Polizia, la presidenza del gruppo locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, attività di volontariato, la nomina a guardia particolare giurata zoofila e l’iscrizione in white list della propria impresa. Un compendio che, almeno prima facie, lo connota come soggetto affidabile, senza evidenza di rapporti attuali con soggetti controindicati.

L’appello è quindi accolto, la sentenza riformata e il provvedimento impugnato annullato. Nel riesercizio del potere la Prefettura dovrà svolgere un’istruttoria completa, esaminare le deduzioni della parte privata e motivare in modo esauriente. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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