Divieto prefettizio di detenzione armi e prognosi di affidabilità (TAR Emilia-Romagna n. 615 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del Prefetto di vietare la detenzione di armi e munizioni è connotato da amplissima discrezionalità, giustificata dalla regola per cui al cittadino è normalmente precluso l’uso delle armi salvo espressa autorizzazione. La valutazione di affidabilità nel loro uso incontra i soli limiti della logicità, della ragionevolezza e dell’onere motivazionale, restando estraneo al sindacato di legittimità l’apprezzamento amministrativo sulla prognosi di non abuso. Tale prognosi ha natura cautelare e preventiva a tutela della pubblica e privata incolumità e prescinde dall’accertamento di responsabilità penali o dalla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Essa si fonda su un ragionamento induttivo e probabilistico, secondo il criterio del “più probabile che non”, e non richiede il livello di certezza proprio del giudizio penale. Plurimi coinvolgimenti in episodi di conflittualità, anche se non sfociati in condanna, possono essere sintomatici di una difficoltà di controllo idonea a fondare il diniego.
Il Fatto
A seguito di una perquisizione eseguita nell’ambito di un procedimento penale per violenza privata e minaccia, il ricorrente ha ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento volto a disporre nei suoi confronti il divieto di detenzione di armi e munizioni. Nonostante le osservazioni inoltrate e l’audizione, il Prefetto ha intimato il divieto.
Il destinatario ha impugnato il provvedimento deducendo violazione degli artt. 3, 10 e 10 bis della legge 7 agosto 1990 e degli artt. 10, 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S., oltre a eccesso di potere per carenza istruttoria, difetto di motivazione, sviamento, illogicità e travisamento dei presupposti. Ha contestato, in particolare, l’omessa considerazione delle proprie difese e l’erronea qualificazione come sentenza di condanna del decreto penale, peraltro opposto. Ha chiesto altresì l’accertamento del diritto al rilascio del permesso di detenere armi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude la dedotta carenza di motivazione. Il provvedimento dà ampiamente conto delle osservazioni e dell’audizione e si fonda su un quadro istruttorio articolato: l’accusa di minaccia nel 2018, conclusasi con assoluzione; la molestia per cui il giudizio era ancora pendente nel 2022; il decreto penale di condanna per lo scontro con i vicini di casa nel 2021, opposto.
Da questi elementi la Prefettura ha tratto concreti indizi di inaffidabilità circa il corretto godimento della detenzione delle armi. Tali conclusioni, secondo il TAR, non risultano illogiche, irragionevoli o irrazionali, e il provvedimento si mantiene entro i limiti posti all’attività squisitamente discrezionale riservata all’Amministrazione nel concedere deroghe al divieto generalizzato di detenzione e uso delle armi.
Il Giudice qualifica il potere esercitato in materia di pubblica sicurezza come connotato da amplissima discrezionalità. Salvo il limite dell’onere motivazionale, la valutazione può essere contestata nel merito solo per illogicità e travisamento dei fatti, sfuggendo al sindacato di legittimità l’apprezzamento relativo alla prognosi di non abuso delle armi da parte dell’istante, come affermato da TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, sent. n. 1137/2024.
L’ampiezza di tale potere si collega alla natura cautelare e preventiva del suo esercizio, posta a tutela della privata e pubblica incolumità. La valutazione prognostica prescinde dall’accertamento di responsabilità penali e si conduce su un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, sufficiente secondo il criterio del “più probabile che non”, richiamando TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, sent. n. 22384/2024.
Nel caso concreto la condizione risulta rispettata: i plurimi coinvolgimenti in episodi di conflittualità, anche ove dovessero condurre a escludere una responsabilità penale, sono comunque sintomatici di una difficoltà di controllo che induce a dubitare dell’affidabilità nel non abusare delle armi. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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