Blocco riconfigurazioni telefonia mobile illegittimo durante approvazione piano (TAR Emilia-Romagna n. 616 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto regolamentare di presentare domande di installazione o riconfigurazione durante il periodo di esame e approvazione del programma annuale non si applica alla comunicazione con cui l’operatore di telefonia dichiara l’incremento dei limiti emissivi di un impianto preesistente ai sensi dell’art. 44, comma 1 quinquies, d.lgs. n. 259/2003. Tale comunicazione non integra una domanda autorizzatoria e difetta, dunque, il presupposto applicativo della clausola di blocco. La previsione del piano già vigente e non modificata è attuabile anche nel periodo di adeguamento annuale, altrimenti la sua efficacia sarebbe ridotta a nove mesi. È illegittima la declaratoria di improcedibilità che su tale clausola si fondi.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore di telefonia mobile, ha presentato al SUAP del Comune di Rimini una comunicazione ex art. 44, comma 1 quinquies, d.lgs. n. 259/2003 per l’incremento dei limiti emissivi di un impianto preesistente, già presente nella mappa delle localizzazioni e nel piano di sviluppo approvato. L’amministrazione ha dichiarato la comunicazione improcedibile, richiamando l’art. 3, comma 3 e l’art. 9, comma 3, del regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 101 del 15 dicembre 2022, che consentono interventi solo nei siti mappati e vietano domande di installazione o riconfigurazione nel periodo di esame del programma annuale.

Il riesame è stato negato con una seconda nota. La società ha impugnato entrambi i provvedimenti e le citate disposizioni regolamentari davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001, il divieto di aggravamento del procedimento e l’illegittimità della subordinazione degli interventi di implementazione della rete alla previa presentazione del programma annuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune. La modifica sopravvenuta del regolamento non fa venir meno l’interesse alla decisione sulla legittimità della dichiarazione di improcedibilità, da valutare con riguardo alla disciplina vigente al momento della domanda o dell’adozione dell’atto. La modifica conferma, semmai, che la previsione previgente era illegittima.

La stessa modifica determina invece la improcedibilità della domanda di annullamento del regolamento, essendo stata espunta dall’ordinamento la disposizione censurata.

Nel merito il ricorso è fondato. Il sito era già inserito nella mappa delle localizzazioni approvata sulla base del piano di sviluppo relativo all’anno 2024. In quel piano la società aveva precisato, senza contestazioni, che gli impianti esistenti sarebbero stati oggetto di riconfigurazione per adeguamento tecnologico e per l’utilizzo delle frequenze assegnate. L’intervento rientrava dunque nelle previsioni del piano vigente.

La declaratoria di improcedibilità si fonda su una pretesa violazione dell’art. 9, comma 3, del regolamento in realtà insussistente. La presentazione dell’istanza nel periodo di adeguamento annuale non poteva precludere l’attuazione di una previsione del piano già vigente. Diversamente opinando, il piano avrebbe durata di nove mesi anziché di un anno.

Il Collegio aggiunge un argomento autonomo. La clausola di blocco, ora espunta ma applicata all’atto impugnato, non poteva comunque operare: la norma sovraordinata consente l’incremento delle emissioni sulla scorta di una mera comunicazione, sicché l’operatore non ha presentato né doveva presentare una domanda di installazione o riconfigurazione. Manca il presupposto applicativo della disposizione. L’atto impugnato è quindi annullato, con ripristino dell’efficacia della comunicazione, anche in ragione del parere positivo di ARPAE sulla conformità dell’intervento. Le spese sono compensate per la natura interpretativa della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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