Divieto prefettizio di detenzione armi e prognosi di inaffidabilità del detentore (TAR Lombardia n. 2351 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 r.d. n. 773 del 1931 si fonda su una valutazione discrezionale di inaffidabilità del detentore, non su un accertato abuso. Il pericolo di abuso è valutato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza tipica dell’accertamento penale, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il rischio. La misura ha finalità anticipatoria e cautelare, di tutela della privata e pubblica incolumità, non sanzionatoria. È pertanto legittimo il provvedimento che valorizzi complessivamente conflittualità con le istituzioni locali, pubblicazione di commenti su episodi violenti e detenzione di armi in numero superiore al consentito o non denunciate. Sono inammissibili le censure rivolte avverso un provvedimento diverso da quello impugnato e non gravato.

Il Fatto

A seguito di segnalazione della Stazione dei Carabinieri, la Questura autorizzava il ritiro cautelare delle armi, delle munizioni e della licenza di porto di fucile per uso caccia detenute dal ricorrente. La Prefettura avviava il procedimento per l’eventuale divieto di detenzione; l’interessato presentava memoria difensiva. Il Questore disponeva poi la revoca della licenza, impugnata con ricorso gerarchico e respinta. Il Prefetto adottava quindi il decreto di divieto di detenere qualsiasi tipo di armi, munizioni e materie esplodenti.

Il ricorrente impugnava quel solo decreto, deducendo violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 10, 11, 42 e 43 T.U.L.P.S., eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei presupposti. Sosteneva che le note dei Carabinieri contenessero circostanze non veritiere, che i contenziosi con il Comune risalissero a due anni prima e che il post pubblicato costituisse mera manifestazione del pensiero.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita anzitutto l’oggetto del giudizio: è impugnato il solo decreto prefettizio del 3 febbraio 2022. Le censure dirette contro il distinto provvedimento di revoca della licenza sono pertanto inammissibili, non essendo stato questo gravato.

Nel merito, il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’apprezzamento rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza involge il giudizio di affidabilità del detentore e deve fondarsi su elementi non meramente immaginari o aleatori. Il pericolo di abuso si accerta con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non esige la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una prognosi di verosimiglianza (richiamata Cons. Stato, sez. III, n. 8392/2023). L’ampiezza della discrezionalità deriva dall’assenza di posizioni di diritto soggettivo in materia e dalla finalità anticipatoria della misura, non sanzionatoria (richiamata Cons. Stato, sez. III, n. 8041/2021). L’art. 39 r.d. n. 773 del 1931 considera sufficienti elementi che fondino una ragionevole previsione di uso inappropriato.

Applicando tali principi, il Collegio rileva che gli elementi posti a base del divieto non sono contestati nella loro dimensione fenomenologica: il ricorrente ne offre solo una diversa lettura quanto alla loro sintomaticità. Valutati complessivamente, essi sono invece significativi del rischio di abuso. Il commento pubblicato sul social network in relazione a un episodio di strage non è mera manifestazione del pensiero, se correlato alle vicende conflittuali con l’Amministrazione comunale, rapporti che lo stesso ricorrente definisce “incancreniti e livorosi”. A ciò si aggiungono la querela contro il Comandante della Stazione e la circostanza che le armi detenute erano in numero superiore al consentito e un fucile non era mai stato denunciato.

Il Tribunale osserva infine che la prognosi amministrativa è stata confermata da circostanze successive, documentate con note della Prefettura dell’8 settembre 2023 e del 16 maggio 2024: tali elementi non rilevano ai fini dello scrutinio di legittimità del provvedimento impugnato, ma ne confermano la ragionevolezza. Il ricorso è dunque respinto, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in favore del Ministero dell’Interno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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