Tetti di spesa sanitaria legittima invalicabilità budget anche prestazioni extraregionali (TAR Molise n. 256 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario può rideterminare i tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni dalle strutture private accreditate, imponendo un budget invalicabile anche per le prestazioni rese in favore dell’utenza extraregionale. La fissazione retroattiva dei limiti di spesa non è di per sé illegittima quando interviene nel corso dell’esercizio e gli operatori potevano prevederla sulla base degli indirizzi programmatori già manifestati. La ratio delle pronunce che hanno annullato i decreti per i poli di eccellenza regionali non è estensibile alle ordinarie strutture accreditate contrattualizzate con l’A.S.RE.M., non ravvisandosi in capo a queste ultime le peculiarità che giustificano una deroga. Gli atti di programmazione generale non richiedono la partecipazione procedimentale degli operatori.

Il Fatto

Due strutture sanitarie private accreditate e un’associazione di categoria impugnavano i D.C.A. n. 56 del 30.09.2020 e D.C.A. n. 60 dell’8.10.2020, con cui il Commissario ad acta aveva definito per il 2020 i limiti massimi di finanziamento delle prestazioni ospedaliere e specialistiche acquistabili dal sistema sanitario regionale e approvato il nuovo schema di contratto. I ricorrenti deducevano la violazione dei diritti partecipativi, del principio di affidamento, la carenza di istruttoria e la pretesa irragionevolezza dei tetti, contestando in particolare la sottoposizione a limite invalicabile delle prestazioni extraregionali.

La questione giungeva al Tribunale dopo che i decreti per il 2019 erano stati annullati per retroattività e carente istruttoria, mentre per il 2020 alcune sentenze avevano respinto analoghi gravami, salvo la riforma in appello limitata ai due poli di eccellenza regionali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, riuniti i ricorsi, ha respinto le impugnative nel merito, superando le eccezioni di inammissibilità. Ha anzitutto escluso l’estensibilità della ratio decidendi delle sentenze d’appello che avevano annullato i decreti nei limiti degli interessi dei due centri di eccellenza: le strutture odierne, si legge, non sono state fondate per un bacino di utenza sovraregionale né offrono prestazioni sistematicamente salvavita o irreperibili nel bacino regionale. Le censure sul punto restano apodittiche.

Quanto al principio di affidamento, il Tribunale ha rilevato che i nuovi tetti sono sopraggiunti ad esercizio ancora in corso e risultavano ampiamente prevedibili, essendo già anticipati dagli indirizzi manifestati con la programmazione del 2019. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 3 del 2012 e la giurisprudenza successiva, ha ribadito che la determinazione retroattiva del budget non inficia di per sé la legittimità dell’assegnazione.

La censura sulla partecipazione è stata respinta in forza dell’art. 13 della legge n. 241/1990: i provvedimenti hanno contenuto generale e di programmazione, rispetto ai quali non operano le garanzie partecipative. Il Collegio ha inoltre escluso la configurabilità di una funzione negoziata, riconducendo la materia a un potere autoritativo e unilaterale, tanto più per una Regione commissariata.

Nel respingere le doglianze su istruttoria e motivazione, il Tribunale ha richiamato i principi secondo cui, in condizioni di dissesto, le riduzioni automatiche del budget non richiedono analitica motivazione e le censure devono essere supportate da dati probatori oggettivi, nella specie mancanti. Ha inoltre escluso la vincolatività del criterio del costo storico, che cristallizza le posizioni acquisite e disincentiva l’efficienza.

Infine, quanto alle prestazioni extraregionali, la Corte ha ritenuto legittimo il tetto invalicabile, incidendo tali prestazioni comunque sul sistema sanitario nazionale e dovendo la spesa complessiva essere calcolabile a monte. Le spese processuali sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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