Preclusa alla PA la rinegoziazione del prezzo in fase esecutiva del contratto di appalto (Cass. civ. Sez. 1 n. 7994 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La modifica, in fase di esecuzione, degli elementi essenziali di un contratto di appalto pubblico stipulato a seguito di procedura ad evidenza pubblica è nulla per violazione di norme imperative, anche quando la rinegoziazione intervenga per far fronte a circostanze emerse dopo la gara, quali l’erronea indicazione dei volumi contrattuali. L’aumento del prezzo pattuito altera la par condicio dei concorrenti e la volontà della stazione appaltante è inficiata da difetto assoluto di potere. La nullità è parziale e non travolge l’intero contratto, a meno che non si provi che le parti non lo avrebbero concluso senza la clausola nulla. In presenza di un valido contratto, è preclusa l’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Il Fatto
Una società, cessionaria del ramo d’azienda di una mandataria di ATI aggiudicataria di una gara per la ristorazione ospedaliera, aveva ottenuto dalla ASL un aumento del prezzo per pasto, a seguito della riduzione del numero dei pasti serviti rispetto a quanto indicato nel bando. Tale aumento, deliberato in autotutela, era stato poi annullato, con recupero delle maggiori somme. La società, adito il Tribunale, aveva chiesto il pagamento della differenza tra il prezzo originario e quello rideterminato, ma i giudici di merito avevano dichiarato la nullità della delibera di aumento e dell’accordo di modifica, essendo vietata la rinegoziazione del prezzo in fase esecutiva.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha affermato che la rinegoziazione degli elementi essenziali di un appalto pubblico in fase di esecuzione è preclusa alla Pubblica Amministrazione. La decisione si fonda su un consolidato orientamento della giurisprudenza unionale e amministrativa. La Corte di Giustizia ha chiarito che qualsiasi modifica sostanziale dell’appalto, tale da alterare l’equilibrio economico o da dimostrare la volontà di rinegoziare i termini essenziali, costituisce una nuova aggiudicazione che richiede una nuova procedura di gara. Tale principio è stato ribadito anche in materia di contratti di appalto di servizi.
La volontà dell’ente pubblico di modificare il prezzo, intervenendo su un elemento essenziale del contratto, lede il principio di par condicio tra i concorrenti, che non hanno potuto valutare tali condizioni in sede di offerta. La Corte richiama il principio per cui la capacità negoziale della P.A. è strettamente correlata allo svolgimento di procedure definite dal legislatore, sicché, al di fuori di tali limiti, difetta la stessa capacità di agire. La nullità dell’accordo di aumento del prezzo è quindi la conseguenza della violazione di norme imperative che presidiano l’evidenza pubblica.
La Corte ha inoltre respinto la tesi secondo cui la riduzione del numero di pasti avrebbe legittimato una reductio ad aequitatem ai sensi dell’art. 1467 c.c.. Ha precisato che, per i contratti ad oggetto pubblico, la disciplina applicabile è quella speciale e che l’istituto della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta non giustifica una rinegoziazione, essendo rimedi diversi quelli esperibili dal contraente, come la richiesta di annullamento del contratto o di risoluzione per vizi della cosa.
Quanto al regime della nullità, la Cassazione ha confermato la natura parziale dell’invalidità, limitata alla clausola di aumento del prezzo. L’estensione della nullità all’intero contratto richiede la prova, a carico dell’interessato, che le parti non lo avrebbero concluso senza quella parte, prova la cui valutazione è rimessa al giudice di merito. Tale esito non è incompatibile con la domanda di arricchimento senza causa, che resta preclusa in presenza di un valido titolo contrattuale che regola i rapporti tra le parti, sia pure per il prezzo originario.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con cui si denunciava il vizio di motivazione, rilevando che la sentenza impugnata aveva adeguatamente esposto le ragioni del proprio convincimento. Ha, invece, riconosciuto la genericità e la mancata autosufficienza di altri motivi, relativi all’asserita autonomia del contratto di rinnovo, censure reiterative di quelle già disattese nel merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.