Inutilizzabilità degli elementi acquisiti in accessi domiciliari tributari non autorizzati (Cass. civ. Sez. 5 n. 8031 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti tributari, l’accesso presso locali adibiti promiscuamente ad abitazione ed esercizio di attività professionale, effettuato in mancanza dell’autorizzazione di cui all’art. 52 del d.P.R. n. 633/1972, determina l’inutilizzabilità degli elementi acquisiti, stante il principio di inviolabilità del domicilio di cui all’art. 14 Cost., senza che assumano rilevanza il consenso all’accesso o la spontanea consegna della documentazione. Le irritualità nell’acquisizione di elementi probatori non comportano di per sé l’inutilizzabilità, salvo che venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale. Il giudice di merito è tenuto ad accertare con efficacia di ratio decidendi la destinazione dei locali oggetto di accesso, per valutare la legittimità dell’autorizzazione rilasciata dal pubblico ministero.
Il Fatto
La Guardia di Finanza effettuava un accesso presso l’abitazione privata del contribuente, autorizzato dal Procuratore della Repubblica ai sensi dell’art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972, procedendo a perquisizione, ispezione di personal computer e acquisizione di documentazione. All’esito delle verifiche, l’Agenzia delle Entrate notificava tre avvisi di accertamento per la ripresa Irpef relativi agli anni 2013, 2014 e 2015. La C.T.P. di Caserta annullava gli avvisi, ma la C.T.R. della Campania riformava integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo che la mancata opposizione del contribuente all’accesso avesse efficacia sanante e che i locali fossero ad uso promiscuo in ragione della mole di documenti rinvenuti. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi di ricorso, ritenendoli fondati. Il giudice di appello non aveva effettuato una idonea ricognizione della destinazione dei locali oggetto di accesso, limitandosi ad affermazioni ad abundantiam circa la natura promiscua degli stessi, in un contesto motivazionale perplesso che non consentiva di comprendere se l’illegittimità dell’autorizzazione fosse stata esclusa o ritenuta irrilevante.
La Suprema Corte ha richiamato il principio già affermato dalle Sez. 6-5, ordinanza n. 13711 del 2018, secondo cui l’accesso presso locali promiscui effettuato in assenza della prescritta autorizzazione rende inutilizzabili gli elementi acquisiti, senza che rilevino il consenso o la consegna spontanea della documentazione, per la tutela del diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio. Ha inoltre richiamato le Sez. 6-5, ordinanza n. 5105 del 2020, secondo cui le irritualità nell’acquisizione non comportano inutilizzabilità salvo che venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale.
La Corte ha quindi cassato la sentenza, ritenendo erronea l’affermazione secondo cui la mancata opposizione formalizzata a verbale potesse superare l’illegittimità del provvedimento autorizzativo e potesse rendere utilizzabile la documentazione acquisita. Il giudice del rinvio dovrà stabilire la natura dei locali e, di conseguenza, la legittimità dell’autorizzazione, affrontando anche la questione della rilevanza del nuovo art. 12, comma 1, della legge n. 212/2000 introdotto dall’art. 13-bis del d.l. n. 84/2025.
Il quarto motivo, relativo all’omessa pronuncia su un fatto decisivo, è stato dichiarato inammissibile per genericità, non avendo il ricorrente individuato il fatto non esaminato né specificato le prove di cui si discute. La causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania.
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Nota della Redazione
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