Rinuncia all’appello in materia ambientale e improcedibilità dell’appello incidentale (C.G.A.R.S. n. 204 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’appello principale, ritualmente notificata e sottoscritta per adesione dalle altre parti costituite, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., senza necessità di pronuncia nel merito. La declaratoria di estinzione per rinuncia travolge l’appello incidentale, che diviene improcedibile per venir meno il gravame principale cui accede. L’accordo tra le parti sulla rinuncia giustifica la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società appellante aveva impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, il provvedimento autorizzatorio unico regionale e i presupposti pareri di v.i.a. rilasciati in favore di altra società per un impianto fotovoltaico, unitamente al decreto di autorizzazione unica ex art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387/2003 e al provvedimento conclusivo ex art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006. Il TAR aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti, dichiarando inammissibile il ricorso incidentale della controinteressata.

Proposto appello principale e appello incidentale, nelle more del giudizio l’appellante ha dichiarato di rinunciare al ricorso con atto notificato e sottoscritto per adesione dalle altre parti, chiedendo l’estinzione e la compensazione delle spese. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione di rinuncia intervenuta prima della decisione e ne verifica i presupposti formali: la notifica alle parti evocate e la sottoscrizione per adesione delle stesse. Su questa base dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

La rinuncia all’appello principale produce un effetto caducante sull’appello incidentale, che resta privo del gravame cui accede: il Consiglio ne dichiara pertanto l’improcedibilità, senza esame nel merito delle censure ivi articolate.

Quanto alle spese, la Corte rileva l’accordo tra le parti e dispone la compensazione, coerentemente con la definizione consensuale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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