Divieto sindacale 5G illegittimo per difetto dei presupposti extra ordinem (TAR Sicilia n. 2936 del 29.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Sindaco non può vietare con ordinanza contingibile e urgente l’installazione e la diffusione della tecnologia 5G sul territorio comunale. La materia dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici è riservata allo Stato dall’art. 4 della legge n. 36/2001, sicché il ricorso a strumenti extra ordinem è escluso in radice. Il potere sindacale di cui agli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 è residuale e atipico, subordinato a presupposti tassativi di stretta interpretazione: un pericolo attuale e non fronteggiabile con gli strumenti ordinari. Il pericolo derivante dalla diffusione del 5G non è scientificamente accertato e la valutazione dei rischi spetta all’A.R.P.A.. La mera illegittimità dell’atto non fonda la responsabilità aquiliana: la domanda risarcitoria richiede la prova di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, compresi dolo o colpa della P.A.

Il Fatto

Una società di telecomunicazioni ha presentato SCIA ai sensi dell’art. 87-bis del d.lgs. n. 259/2003 per adeguare un impianto già esistente alla tecnologia 5G. Il Sindaco del Comune di Enna, con ordinanza contingibile e urgente n. 41 del 19.5.2020, ha vietato l’utilizzo, la sperimentazione, l’installazione e la diffusione della tecnologia 5G sul territorio comunale, in attesa di valutazioni epidemiologiche e di linee guida aggiornate degli organismi di tutela della salute.

Il SUAP, applicando quella ordinanza, ha poi negato la SCIA con nota del 13.07.2020. La società ha impugnato l’ordinanza, il diniego e gli atti presupposti, chiedendo anche l’accertamento del silenzio assenso e il risarcimento dei danni. In corso di giudizio il Comune ha annullato in autotutela il diniego e ha rilasciato il provvedimento autorizzativo, con esecuzione dell’intervento di adeguamento. Residua l’interesse alla decisione sull’ordinanza sindacale e sulla domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio accoglie l’eccezione del Ministero dell’Interno ed estromette l’amministrazione statale. L’imputazione allo Stato degli effetti delle ordinanze sindacali adottate nella veste di ufficiale di Governo ha natura meramente formale: il Sindaco resta incardinato nell’ente locale, cui l’atto e la relativa responsabilità sono riferibili, come ribadito dalla giurisprudenza richiamata.

Il ricorso è poi dichiarato improcedibile per le sopravvenienze: l’annullamento in autotutela del diniego, il provvedimento autorizzativo e l’avvenuta esecuzione dell’intervento hanno soddisfatto la pretesa sulla SCIA. Resta l’interesse quanto all’ordinanza n. 41/2020 e alla connessa domanda risarcitoria.

Sul punto il ricorso è fondato, con assorbimento delle censure terza e quarta. La materia non si presta a essere regolata con strumenti extra ordinem: questi ultimi presuppongono situazioni impreviste ed eccezionali, non fronteggiabili con i provvedimenti tipici. Manca l’urgenza di provvedere, perché il pericolo derivante dal 5G non è scientificamente accertato. Manca l’imprevedibilità, perché esiste la regolamentazione ordinaria della legge n. 36/2001.

Il Collegio richiama i propri precedenti conformi e rileva che il sopravvenuto art. 38, comma 6, del d.l. n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020, ha recepito l’orientamento consolidato: la competenza sui limiti di esposizione è riservata allo Stato. La valutazione dei rischi connessi agli impianti spetta all’A.R.P.A., organo preposto al parere prima dell’attivazione e al monitoraggio dei limiti. È illegittimo il divieto generalizzato alla installazione, che comprime il pubblico interesse a una distribuzione efficiente dei servizi di telecomunicazione.

Il potere sindacale è residuale e atipico e richiede un pericolo attuale per l’igiene, la sanità o l’incolumità pubblica, con interventi indilazionabili e temporalmente delimitati. Applicando tali principi, il Collegio annulla l’ordinanza sindacale. Rigetta invece la domanda risarcitoria: la mera illegittimità dell’atto non basta, gravando sul danneggiato l’onere di provare gli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito, qui non dimostrati. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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