Permesso di soggiorno per studio negato a irregolare già espulso (TAR Emilia-Romagna n. 289 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto allo studio garantito dall’art. 34 Cost. non costituisce titolo autonomo per il rilascio del permesso di soggiorno in favore di chi si trovi irregolarmente sul territorio nazionale. La tutela costituzionale dello studio opera esclusivamente nei confronti di chi soggiorni regolarmente in Italia, sicché non può essere invocata da chi sia destinatario di un decreto di espulsione e versi in condizione di irregolarità. La condizione di irregolarità preclude la stessa proposizione dell’istanza di rilascio del titolo, mancando il presupposto del visto di ingresso o del permesso da rinnovare. La valutazione dei legami familiari rileva in sede di rinnovo del titolo, ma non consente di superare la preclusione derivante dall’espulsione. La natura vincolata dell’attività amministrativa legittima l’omissione del preavviso di rigetto.
Il Fatto
Il ricorrente, durante la permanenza in carcere, conseguiva il diploma di maturità e si iscriveva alla facoltà di Agraria di Bologna, frequentandola con profitto fino a ridosso della laurea, mancando solo quattro esami. Chiedeva quindi alla Questura il permesso di soggiorno per motivi di studio per completare il percorso, ma l’Amministrazione rigettava l’istanza rilevando l’assenza del presupposto costituito dall’ingresso con visto per studio e la pericolosità sociale desunta da due condanne per reati connessi allo spaccio di stupefacenti.
Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, deducendo la violazione del diritto allo studio, dei legami familiari con quattro figli in Italia, della condizione di inespellibilità per convivenza con figlio cittadino italiano e l’omissione del preavviso di rigetto. Il Tribunale respingeva l’istanza cautelare e, all’esito del giudizio, rigettava il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR muove dalla constatazione che il provvedimento impugnato è plurimotivato. Esso si fonda, da un lato, sulla carenza del presupposto iniziale per avanzare la richiesta — essere titolare di un visto per l’ingresso o di un permesso da rinnovare — e, dall’altro, sulla pericolosità sociale del ricorrente, desunta dalle due condanne per violazione dell’art. 73, comma 1, del D.P.R. n. 309/1990.
Su questa base il Collegio esclude che possa invocarsi il diritto allo studio. La tutela dell’art. 34 Cost., osserva il Tribunale, è garantita solo nei confronti di chi si trovi regolarmente sul territorio italiano. Nel caso di specie il ricorrente era destinatario di un ordine di espulsione sin dal 2013 e, al momento della richiesta, versava in condizione di irregolarità, non potendo quindi chiedere il rilascio di alcun titolo di soggiorno.
Il TAR affronta anche il profilo familiare. La valutazione della situazione familiare, precisa la sentenza, assume rilievo quando si pone un problema di rinnovo di un titolo di soggiorno, ma non può superare la condizione di irregolarità di chi è colpito da decreto di espulsione. La circostanza che il ricorrente convivesse con il figlio cittadino italiano al momento della richiesta resta quindi ininfluente, anche perché il decreto di espulsione risale al 2013.
Quanto al profilo procedurale, la natura vincolata dell’attività amministrativa legittima, secondo il Collegio, l’omissione della comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in favore dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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