Regolamento antenne comunale impugnabile solo con l’atto applicativo lesivo (TAR Sicilia n. 2935 del 29.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le norme di un regolamento comunale che impongono ai gestori di telefonia mobile obblighi di censimento degli impianti esistenti, nonché l’onere di attestare l’assenza di siti sensibili in occasione delle singole installazioni, non producono di per sé una lesione diretta e attuale della sfera giuridica del gestore. Esse hanno carattere astratto e programmatico e divengono lesive solo attraverso l’adozione dei provvedimenti applicativi concreti, con i quali soltanto si esprime la volontà dell’ente per il caso specifico. Parimenti prive di attitudine lesiva sono le note comunali di diffida che, essendo formulate come mero monito e prive di conseguenze sanzionatorie, non impongono alcun obbligo al destinatario. Il ricorso proposto avverso il regolamento e le diffide è pertanto inammissibile per difetto di interesse, dovendosi impugnare le disposizioni regolamentari unitamente agli atti applicativi concretamente lesivi.

Il Fatto

La società ricorrente, gestore di telefonia mobile, ha impugnato l’art. 6 del Regolamento Comunale n. 533/C del 7 ottobre 2019 del Comune di Messina, relativo all’installazione degli impianti di tele radiocomunicazione e alla tutela dai campi elettromagnetici, insieme alla nota comunale del 14 maggio 2020 con cui l’ente ha diffidato tutti i gestori a trasmettere, nel termine di dieci giorni, la documentazione necessaria al censimento degli impianti. L’articolo contestato imponeva la presentazione, entro trenta giorni dall’esecutività del regolamento, di una planimetria asseverata, di un’attestazione del responsabile tecnico e di un geodatabase con le coordinate degli impianti.

Con motivi aggiunti la società ha impugnato la successiva nota del 24 settembre 2021, con cui il Comune ha reiterato la diffida, e la nota del 25 ottobre 2021, che richiedeva una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47 d.P.R. 445/2000, attestante che i nuovi impianti non sarebbero stati collocati su siti sensibili, unitamente all’art. 8 del regolamento che tale onere prevedeva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione dell’interesse al ricorso avverso atti di normazione secondaria. La legittimazione ad impugnare un provvedimento amministrativo deve correlarsi a una situazione giuridica sostanziale lesa e postula un interesse personale, attuale e concreto. Non è sufficiente la sola possibilità di un beneficio futuro ed eventuale, né l’interesse a che l’azione amministrativa si svolga secondo i canoni di legittimità, che degraderebbe l’impugnativa a azione popolare.

Quanto ai regolamenti, il Tribunale richiama il principio per cui le norme regolamentari vanno impugnate autonomamente solo se suscettibili di produrre una lesione immediata e diretta. Quando invece dettano previsioni astratte e programmatiche, che esplicano effetto lesivo solo con l’adozione dell’atto applicativo, devono essere impugnate unitamente a quest’ultimo, poiché solo l’atto applicativo rende concreta la lesione. Il Collegio richiama in proposito T.A.R. Napoli, sez. VII, 18/01/2019, n. 264, reso in fattispecie analoga, e i principi espressi in T.A.R. Lazio Roma, II, sent. n. 5036/2013 e T.A.R. Friuli Venezia Giulia, I, sent. n. 24/2017, oltre al parere del Cons. di Stato, II, n. 5007/2010.

Applicando tali principi, l’art. 6, comma 1, del regolamento disciplina il censimento degli impianti con previsioni prive di carattere immediatamente lesivo. Quanto alle note di diffida, il Collegio rileva che l’eventuale inottemperanza non determina alcuna sanzione: esse si limitano a preannunciare successive procedure di individuazione e controllo demandate alla Polizia Municipale, con eventuali azioni inibitorie future. La diffida, per come formulata, non comporta alcun obbligo e assume l’impropria forma del monito rispetto a potenziali atti futuri, rispetto ai quali la società potrà far valere le proprie doglianze.

Analoga conclusione vale per le note del 2021 e per l’art. 8 del regolamento: si tratta di previsioni programmatiche, che richiedono l’intermediazione di provvedimenti amministrativi concreti per esprimere la volontà dell’ente in sede di autorizzazione delle singole installazioni. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per difetto di interesse, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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