Divisione endoesecutiva e comoda divisibilità commisurata all’intera massa comune (Cass. civ. Sez. 2 n. 16074 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di pignoramento della quota di comproprietà del debitore su beni non provenienti da titoli diversi da quelli dell’altro condividente, si realizza un’unica comunione che costituisce un’unica massa da dividere. Il giudizio di divisione promosso dal creditore ai sensi dell’art. 600 c.p.c. è un autonomo giudizio di cognizione, oggettivamente e soggettivamente distinto dal procedimento espropriativo. La valutazione della comoda divisibilità dei beni è commisurata alla massa ereditaria o comune nel suo complesso e non al singolo bene dividendo, purché i beni provengano dalla medesima comunione. È legittima la formazione di porzioni composte da beni provenienti da diversi lotti, con conguagli in denaro, quando non siano necessari interventi edilizi di separazione fisica o la costituzione di nuove servitù.

Il Fatto

Alcuni creditori, avendo pignorato beni immobili indivisi di proprietà del loro debitore e della di lui coniuge, a seguito della sospensione della procedura esecutiva e dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva disposto di procedersi alla divisione dei lotti pignorati, domandavano al Tribunale la divisione giudiziale dei beni. I coniugi eccepivano l’indivisibilità assoluta degli immobili.

Il Tribunale, accogliendo la prima ipotesi di progetto del CTU, disponeva la divisione formando due porzioni con conguaglio a carico di uno dei comproprietari. La Corte d’Appello, ritenuto esiguo il conguaglio, lo rideterminava confermando nel resto la pronuncia. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione i coniugi.

La Motivazione della Corte

Con i primi due motivi, esaminati congiuntamente, i ricorrenti deducevano la violazione degli artt. 1112 e 1114 c.c., sostenendo che la natura endoesecutiva della divisione avrebbe imposto la verifica della comoda divisibilità in relazione ai singoli beni pignorati e non all’intero compendio, con conseguente indivisibilità assoluta dei lotti. La Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, osservando che tutti i beni oggetto di comunione erano stati pignorati per debiti del solo marito e provenivano dall’unica comunione legale tra i coniugi, costituendo quindi una massa unica e non masse distinte.

La Corte richiama il principio per cui il concetto di incomoda divisibilità è commisurato alla massa e non al singolo bene dividendo, poiché il diritto alla quota in natura di cui all’art. 718 c.c. non significa diritto a una porzione di ciascun bene, ma a una porzione formata secondo la composizione qualitativa della massa ex art. 727, primo comma, c.c.. La divisione mediante frazionamento dei beni è ammessa quando questi siano comodamente divisibili; in caso contrario, la soluzione è quella dell’assegnazione o della vendita ai sensi dell’art. 720 c.c..

Quanto alla natura del giudizio, la Corte precisa che, dopo la modifica dell’art. 181 disp. att. c.p.c. ad opera della L. n. 80/2005, la competenza per la divisione è radicata in capo al giudice dell’esecuzione, ma il giudizio di cognizione per lo scioglimento della comunione resta un giudizio ordinario di merito, oggettivamente e soggettivamente distinto dall’espropriazione. La formazione di due porzioni omogenee, composte da beni provenienti dai vari lotti e priva di costosi interventi edilizi e servitù, è stata quindi ritenuta corretta.

Il terzo motivo, riguardante la violazione dell’art. 1119 c.c. per la presunta mancanza di autonomia funzionale dei due piani del villino, è stato dichiarato inammissibile per la mancata confutazione delle valutazioni della sentenza impugnata, che aveva accertato l’esistenza di accatastamenti, accessi ed impianti autonomi e l’assenza di necessità di separazione fisica, nonché la compatibilità della divisione con la costituzione di un condominio sulle parti comuni. Il ricorso è stato respinto con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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