Servitù per destinazione del padre di famiglia nella divisione giudiziale e indennità non dovuta (Cass. civ. Sez. 2 n. 16070 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che dispone la divisione giudiziale di un fondo già appartenente a un unico proprietario, senza dettare disposizioni contrarie al permanere di un passaggio esistente tra le porzioni separate, non costituisce una servitù coattiva ma determina il sorgere della servitù per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell’art. 1062, secondo comma, c.c.. La pronuncia divisoria opera come fatto giuridico che, correlato alla situazione obiettiva dei luoghi, fa sorgere la servitù secondo lo schema della destinazione del padre di famiglia, con la conseguenza che non è dovuta alcuna indennità per la costituzione della servitù stessa, salvo che della svalutazione del fondo servente si sia già tenuto conto nella formazione delle quote. In materia di divisione, la scelta del progetto divisionale e la stima dei beni rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità se sostenute da motivazione adeguata.
Il Fatto
Alla morte del padre, i tre fratelli coeredi convenivano in giudizio la divisione dell’asse ereditario, comprendente un villino bifamiliare con terreni agricoli e attrezzature. Il Tribunale disponeva lo scioglimento della comunione secondo il progetto divisionale che prevedeva la costituzione di una servitù di passaggio a carico della porzione assegnata a uno dei fratelli, a favore di quella assegnata a un altro, senza conguagli in denaro.
La Corte d’Appello confermava tale soluzione, ordinando inoltre a uno dei coeredi di corrispondere all’altro la quota dei frutti maturati sui beni della comunione. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione sia i coeredi rimasti soccombenti sulla domanda di rendiconto, sia il coerede gravato dalla servitù, che lamentava l’illegittima imposizione di una servitù coattiva in assenza di interclusione e la mancata attribuzione dell’indennità.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi del ricorso incidentale, tutti attinenti alla scelta del progetto divisionale. La soluzione adottata dai giudici di merito risultava immediatamente attuabile perché da molti anni esisteva in fatto la servitù di passaggio sul terreno assegnato a uno dei fratelli per raggiungere l’abitazione assegnata all’altro, evitando il rischio che l’apertura di un nuovo passo carraio dalla strada provinciale non venisse autorizzata, lasciando il fondo intercluso.
La Corte osserva che la comoda divisibilità di cui agli articoli 720 e 1114 c.c. esige che le quote siano suscettibili di autonomo godimento, non gravate da pesi e servitù eccessivi, ma nel caso di specie la soluzione prescelta rispettava tale criterio. Rileva inoltre che il villino bifamiliare presentava già, da anni prima della divisione, l’asservimento di fatto di una porzione del terreno per consentire il passaggio fino all’abitazione poi assegnata a un coerede: al momento del frazionamento in due porzioni, senza disposizioni contrarie, la servitù si è costituita automaticamente per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062, secondo comma, c.c.
Richiamando la giurisprudenza consolidata, la Corte afferma che se i due fondi cessano di appartenere allo stesso proprietario senza disposizioni relative alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore di ciascuno dei fondi separati, anche quando la divisione sia stata disposta con sentenza: in tal caso la pronuncia non è statuizione costitutiva della servitù ma fatto giuridico che ne determina il sorgere secondo lo schema della destinazione del padre di famiglia. Ne deriva che nessuna indennità è dovuta per la costituzione della servitù, tanto più che della svalutazione si era già tenuto conto nell’assegnazione compensativa di una più ampia superficie al coerede gravato.
Quanto al ricorso principale, la Corte dichiara inammissibile la censura relativa alla proroga del contratto di affitto per mancata allegazione della relativa questione nei gradi di merito, e infondata la doglianza sulla misura del canone di mercato, non tempestivamente contestata dalle parti. La Corte ricorda che la stima dei beni e dei frutti nel giudizio di divisione è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 720 c.c. – Immobili non divisibili
- Art. 1062 c.c. – Destinazione del padre di famiglia
- Art. 1114 c.c. – Divisione in natura