Errore di fatto revocatorio e atti interni al giudizio di legittimità: inammissibile il ricorso (Cass. civ. Sez. 2 n. 7696 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., presuppone un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, una risultante dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali. Detto errore deve consistere in una mera svista materiale o in un errore di percezione, risultare con immediatezza e obiettività, senza bisogno di indagini ermeneutiche, ed essere essenziale e decisivo. L’errore non deve ricadere su un punto controverso, né su questioni di diritto, né sulla valutazione delle risultanze processuali. Con specifico riguardo alla revocazione della sentenza della Corte di cassazione, l’errore di fatto deve riguardare gli atti “interni” al giudizio di legittimità, che la Corte deve e può esaminare direttamente, e deve incidere unicamente sulla sentenza di cassazione; se incide sulla pronuncia di merito impugnata, il vizio è deducibile solo con le impugnazioni esperibili avverso tale decisione.
Il Fatto
A seguito di una controversia in materia di servitù di passaggio e proprietà, il Tribunale rigettava le domande e, in riforma, la Corte d’Appello accoglieva il gravame. Il giudizio di legittimità instaurato avverso la sentenza d’appello si concludeva con il rigetto del ricorso ad opera di un’ordinanza della S.C.
Avverso tale ordinanza, la parte soccombente proponeva ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., deducendo l’asserita sussistenza di un errore di fatto e il mancato riconoscimento di un diritto di proprietà per intervenuta usucapione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato congiuntamente i due motivi di ricorso, dichiarandoli inammissibili, in quanto non superano il vaglio di ammissibilità proprio del giudizio revocatorio.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la S.C. ha ribadito che l’errore di fatto, per essere rilevante, deve consistere in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti. Tale errore, inoltre, non deve ricadere su un punto controverso, né su questioni di diritto o sulla valutazione delle risultanze processuali, e deve essere essenziale e decisivo. La Corte ha precisato che le decisioni, una volta divenute definitive, non possono essere rimesse in discussione, al fine di assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici.
Con specifico riferimento alla revocazione delle proprie sentenze, la Corte ha chiarito che l’errore deve riguardare gli atti “interni” al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte deve esaminare direttamente con la propria indagine di fatto all’interno dei motivi di ricorso. Se, invece, l’errore incide sulla sentenza impugnata in cassazione, il vizio può essere fatto valere soltanto con le impugnazioni esperibili contro la pronuncia di merito: la revocazione non può essere utilizzata per contestare la valutazione di fatti esattamente rappresentati.
Nella specie, la Corte ha rilevato che l’ordinanza impugnata aveva ben presente la provenienza della particella e la necessità di valutare i trasferimenti immobiliari, con la conseguenza che le circostanze poste a sostegno del ricorso, oltre a costituire punto controverso, erano state oggetto di specifica valutazione. La domanda di usucapione, inoltre, era stata ritenuta adeguatamente motivata dal giudice d’appello.
Le questioni sollevate, pertanto, si sono rivelate prive di decisività e finalizzate a lamentare, nella sostanza, un errore di diritto e un errore di valutazione di documenti, più che un errore di fatto. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., di un’ulteriore somma in favore della controparte e della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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