Produzione di documenti preesistenti nel rito camerale d’appello sul divorzio rimessa alla pubblica udienza (Cass. civ. n. 24786/2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio divorzile d’appello, disciplinato dall’art. 4, comma 15, della legge n. 898 del 1970, il rito camerale comporta l’esclusione della piena applicabilità delle norme del processo ordinario e consente l’acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, purché sia assicurato il contraddittorio. Nel medesimo rito l’allegazione di documenti può avvenire anche oltre i termini fissati, a condizione che sia rispettato il diritto dell’altra parte a interloquire. La giurisprudenza ha valorizzato la sopravvenienza dei fatti documentati quale ragione di ammissibilità della produzione tardiva. Non risulta tuttavia definito in via nomofilattica se il riferimento ai documenti nuovi o sopravvenuti debba essere inteso in senso estensivo, così da ricomprendere anche i documenti preesistenti, oppure se la distinzione abbia natura strutturale. La contumacia non equivale a non contestazione dei fatti allegati né consente di superare le preclusioni probatorie.

Il Fatto

La ricorrente aveva proposto domanda davanti al Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 12-bis della legge sul divorzio, per ottenere il 40% del TFS maturato dall’ex coniuge, rimasto contumace, per il periodo coincidente con il matrimonio. Il Tribunale, con sentenza n. 74/2022, aveva rigettato la domanda, ritenendo non provati presupposti essenziali: il passaggio in giudicato della sentenza che aveva riconosciuto l’assegno divorzile, lo stato libero della ricorrente e la durata effettiva del matrimonio; aveva inoltre reputato tardiva la produzione documentale.

La ricorrente proponeva appello, depositando la documentazione mancante e sostenendo che nel rito camerale la produzione documentale in secondo grado è ammissibile e che la contumacia dell’appellato non incide sul contraddittorio. La Corte d’appello di Roma rigettava il gravame, ritenendo tardivi i documenti perché riferiti a fatti costitutivi già producibili in primo grado. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione con motivo unico, denunciando la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e assumendo che la Corte territoriale avrebbe applicato un principio elaborato nel rito cartolare emergenziale, non pertinente al rito camerale d’appello in materia di divorzio.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro giurisprudenziale. Nel giudizio divorzile d’appello il rito camerale consente l’acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, purché sia assicurato il contraddittorio; l’allegazione di documenti può avvenire anche oltre i termini, a condizione che sia rispettato il diritto dell’altra parte a interloquire. La giurisprudenza ha valorizzato la sopravvenienza dei fatti documentati quale ragione di ammissibilità della produzione tardiva, come emerge dalla motivazione dell’ordinanza n. 27234/2020, che richiama documenti relativi a fatti maturati dopo la pronuncia di primo grado.

Non risulta tuttavia definito in via nomofilattica se il riferimento ai documenti nuovi o sopravvenuti debba essere inteso in senso estensivo, così da ricomprendere anche i documenti preesistenti, oppure se la distinzione tra preesistenti e sopravvenuti abbia natura strutturale, con conseguente inammissibilità della produzione in appello dei documenti preesistenti quando fondativi del diritto azionato. La Corte rileva inoltre che la contumacia non equivale a non contestazione dei fatti allegati, non consente di superare le preclusioni probatorie e non impone al giudice di supplire alle carenze della parte mediante poteri officiosi.

La questione presenta rilievo nomofilattico, attenendo alla definizione del regime delle preclusioni probatorie nel rito camerale d’appello in materia di divorzio e alla corretta interpretazione dell’orientamento che ammette la produzione di documenti nuovi o sopravvenuti. La soluzione del quesito richiede la trattazione in pubblica udienza, al fine di assicurare il pieno contraddittorio e consentire alla Corte di definire il principio di diritto applicabile. La causa è pertanto rimessa alla pubblica udienza per la discussione del tema di diritto indicato nel dispositivo, con rinvio a nuovo ruolo. La Corte non decide nel merito e non formula un principio di diritto definitivo, limitandosi a investire della questione la pubblica udienza.

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Nota della Redazione

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Riferimenti normativi

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