Riesame cautelare e diffamazione, il sindacato resta nei limiti della violazione di legge (Cass. pen. n. 30814/2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito della nozione di violazione di legge, che ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. delimita l’orizzonte del sindacato di legittimità sulle ordinanze emesse ex art. 322-bis cod. proc. pen., rientrano non soltanto gli errores in iudicando e in procedendo, ma anche i vizi motivazionali di tale gravità da risolversi nella sostanziale assenza dell’apparato giustificativo ovvero nella sua mera apparenza, per difetto dei requisiti minimi di coerenza, completezza e razionalità. In sede di riesame di un provvedimento cautelare reale il tribunale, pur chiamato a verificare la sola concreta configurabilità del reato ipotizzato, senza sindacare in prospettiva di merito la fondatezza dell’accusa, non può limitarsi all’astratto accertamento della qualificazione giuridica, ma deve tener conto delle concrete risultanze processuali e delle contestazioni difensive, indicando le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria.

Il Fatto

Il Tribunale di Cosenza, accogliendo l’istanza di riesame proposta da un indagato per i reati di diffamazione aggravata e atti persecutori commessi ai danni di un soggetto che ricopriva funzioni pubbliche, aveva disposto il dissequestro di un sito internet. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza proponeva ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo deduceva violazione degli artt. 51 e 595 cod. pen. e 321 cod. proc. pen., per aver il Tribunale omesso di valutare la reale continenza espressiva delle affermazioni contenute nei diversi articoli e di verificare tutte le risultanze processuali. Con il secondo deduceva violazione dell’art. 612-bis cod. pen., per aver il Tribunale escluso apoditticamente ogni rapporto di causalità tra le condotte ritenute diffamatorie e l’evento tipico, fondando l’assunto su congetture insuscettibili di verifica empirica. Con il terzo deduceva violazione degli artt. 125 e 324 cod. proc. pen., per non aver il Tribunale ordinato l’oscuramento degli articoli ritenuti diffamatori.

Il Sostituto Procuratore generale e il difensore dell’imputato concludevano per l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il ricorso inammissibile. Il primo motivo è indeducibile. Se è vero che nella nozione di violazione di legge rientrano anche i vizi motivazionali di tale gravità da risolversi nella sostanziale assenza dell’apparato giustificativo, e che in tale alveo può essere ricondotto il travisamento della prova per omissione, nondimeno il Tribunale ha ricostruito il quadro ermeneutico di riferimento e ha fornito giustificazione del giudizio di continenza espressiva, apprezzando, nei limiti della verifica cautelare reale, la conformità del lessico impiegato rispetto alle finalità del diritto di critica politica. Il riferimento all’etichetta di “corrotto”, agli orientamenti sessuali della persona offesa e alle etichette satiriche è stato valutato ritenendo che non si ponga in discussione l’uomo, ma si critichi quello che fa o come lo fa. La censura è manifestamente infondata quanto all’asserita assenza di motivazione e generica quanto alla mancata indicazione della valutazione di quale espressione sarebbe stata omessa.

Il secondo motivo è parimenti indeducibile. Il principio richiamato dal ricorrente è corretto: in sede di riesame il tribunale deve tener conto delle concrete risultanze processuali e delle contestazioni difensive, indicando le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria. L’assunto è però manifestamente infondato: il Tribunale non ha oltrepassato i limiti del riesame, ha dato atto delle concrete risultanze, del ridotto numero di articoli realmente diffamatori (capi 7, 19 e 22) e, in considerazione delle funzioni pubbliche svolte dalla persona offesa, della loro limitata efficienza eziologica rispetto alla prospettata causazione di stati d’animo intensi e pregiudizievoli tipici del reato. La deduzione si risolve in un’inammissibile prospettazione di un vizio motivazionale.

Il terzo motivo è indeducibile per la genericità della formulazione. Il Procuratore si lamenta della mancanza di motivazione sull’impossibilità tecnica di eseguire il sequestro su singoli contenuti, ma non indica in che termini sia tecnicamente possibile il sequestro di singoli contenuti di un blog, che per sua natura è un’agenda personale aperta e presente in rete; inoltre non si confronta con la principale ratio decidendi del provvedimento impugnato, il difetto di proporzionalità della misura richiesta rispetto alla limitata dimensione dei contenuti diffamatori. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

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Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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