Docenti AFAM, incarichi esterni e responsabilità erariale da omesso riversamento (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 31 del 06.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
I docenti dei conservatori di musica, appartenenti al comparto AFAM, possono stipulare contratti di collaborazione per attività di insegnamento e didattica con enti e istituzioni di produzione musicale pubblici o privati, in deroga al principio di esclusività, a condizione che l’incarico sia previamente autorizzato dall’organo di vertice dell’istituto di appartenenza. L’art. 53, commi 7 e 7 bis, d.lgs. n. 165/2001 non introduce una preclusione assoluta agli incarichi esterni, dovendosi coordinare con le disposizioni speciali degli artt. 508 e 273 d.lgs. n. 297/1994. La responsabilità erariale per omesso riversamento del compenso indebitamente percepito consegue esclusivamente allo svolgimento dell’attività in assenza di autorizzazione. Essa integra una fattispecie tipizzata che grava sull’erogante o, in difetto, sul percettore, senza estensione al dirigente autorizzante.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da una segnalazione dell’INPS al conservatorio statale di musica di Campobasso, datore di lavoro di un docente di prima fascia a tempo indeterminato e pieno. L’istituto previdenziale rilevava una doppia contribuzione per lavoro subordinato riferita allo stesso dipendente pubblico. Le indagini, delegate alla Guardia di finanza, accertavano che il docente aveva intrattenuto rapporti di lavoro con una scuola privata di Napoli nel periodo 2016-2021, in costanza del rapporto con il conservatorio.
La procura regionale contestava al docente un danno da mancata entrata per il mancato riversamento dei compensi percepiti. Per gli incarichi autorizzati dal direttore dell’istituto configurava il dolo; per quelli successivi al 2019, privi di autorizzazione, richiedeva la condanna integrale. Al direttore contestava una responsabilità sussidiaria per colpa grave. Entrambi i convenuti si costituivano contestando ogni addebito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce preliminarmente il quadro normativo di settore. L’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 fa salve le disposizioni speciali; il comma 6 esclude l’applicazione dei commi da 7 a 13 alle categorie per cui norme speciali consentono attività libero-professionali. Gli artt. 267 e 273 d.lgs. n. 297/1994 prevedono espressamente la possibilità, per i conservatori, di stipulare contratti di collaborazione con il personale di enti e istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione. L’art. 24 del CCNL AFAM conferma la derogabilità del principio di esclusività, subordinandola al pieno adempimento degli obblighi istituzionali.
Da qui la Corte desume che le attività svolte dal docente erano astrattamente compatibili con l’assetto ordinamentale, con il solo limite del rilascio dell’autorizzazione. La tesi attorea non ha fornito prova della natura subordinata dei rapporti con la scuola privata, qualificabile come istituzione di produzione musicale ai sensi dell’art. 273.
Passando all’esame delle singole condotte, il Collegio esclude ogni responsabilità per gli incarichi autorizzati nel 2016, 2017 e 2018: il dipendente non ha dissimulato la reale natura del rapporto e ha ottenuto l’assenso del vertice. Quanto al direttore, per il primo incarico non poteva rappresentarsi una realtà difforme da quella prospettatagli; per il terzo, il provvedimento era sottoscritto da un sostituto, non chiamato in giudizio. Neanche per il secondo incarico emerge responsabilità: l’errore del richiedente è scusabile a fronte dell’autorizzazione rilasciata dal soggetto deputato.
Quanto alla posizione del direttore, la Corte esclude che possa rispondere ex art. 53, commi 7 e 7 bis, attesa la riferibilità delle norme al solo erogante o, in difetto, al percettore. La fattispecie integra una forma tipizzata di responsabilità, non estensibile a soggetti diversi da quelli espressamente considerati, anche in adesione all’orientamento delle SS.RR. n. 26/QM/2019.
Diversa la conclusione per il quarto incarico e per quelli successivi al 2019. La richiesta del 2018 è rimasta priva di positivo riscontro, avendo il direttore solo sottoscritto il modulo senza manifestare alcuna volontà. Il docente ha quindi eseguito la prestazione in assenza di autorizzazione, con colpa grave, e va condannato al riversamento di euro 13.880,78. Per il periodo successivo, la condotta è connotata da dolo, essendo inconferente la tesi dell’autorizzazione a tempo indeterminato, poiché il provvedimento indicava un termine finale. La condanna complessiva è di euro 50.398,96, oltre rivalutazione e interessi.
Nota della Redazione
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