Danno all’immagine da reato contro la p.a. e criteri equitativi di quantificazione (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 30 del 06.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La condanna penale irrevocabile per delitti dolosi commessi da un pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione integra i presupposti del danno all’immagine della struttura di appartenenza, risarcibile davanti al giudice contabile. Il pregiudizio non richiede una prova autonoma del detrimento patrimoniale, ma si fonda sul disvalore della condotta e sulla sua attitudine a produrre disaffezione verso la vita pubblica. La quantificazione è equitativa e si articola secondo il criterio oggettivo, quello soggettivo e quello sociale, commisurando l’importo alla qualifica rivestita, alla gravità e frequenza degli illeciti, all’intenzionalità e all’effettiva diffusione della vicenda. La dimensione solo infra-regionale del clamore mediatico giustifica una riduzione dell’importo, senza che ciò costituisca esercizio del potere riduttivo.

Il Fatto

La procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio un ufficiale di polizia giudiziaria in servizio presso una Capitaneria di porto, chiedendone la condanna al pagamento di euro 10.000,00 a titolo di danno all’immagine in favore dell’amministrazione di appartenenza. La richiesta faceva seguito a una sentenza penale irrevocabile di condanna per i delitti di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri e di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, unificati dal vincolo della continuazione.

I fatti accertati in sede penale consistevano nell’aver ripetutamente avvisato un esercente di attività di pesca, con telefonate e SMS, dei servizi di polizia marittima programmati dalla Capitaneria, così da impedire controlli sulla filiera della pesca. Per gli stessi fatti il convenuto era già stato condannato dalla stessa Sezione al risarcimento del danno patrimoniale da lesione del nesso sinallagmatico, in favore della medesima amministrazione. La procura aveva allora espresso riserva di agire per il pregiudizio all’immagine, in caso di condanna penale definitiva.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il collegio ha dichiarato la contumacia del convenuto ai sensi dell’art. 93 del codice di giustizia contabile, essendo state notificate regolarmente l’invito a dedurre, la citazione e il decreto di fissazione dell’udienza.

Nel merito, la Sezione ha ritenuto la domanda parzialmente fondata. La sentenza penale irrevocabile, richiamata anche in forza dell’art. 651 cod. proc. pen., ha accertato un delitto doloso commesso da un pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione: il reato di cui all’art. 326 cod. pen. presenta, secondo il collegio, tutti i caratteri richiesti per il riconoscimento del danno all’immagine, procedibile davanti al giudice contabile.

La Corte ha sottolineato che la condotta del pubblico ufficiale, il quale ha consapevolmente reindirizzato la propria azione verso finalità opposte a quelle istituzionali per favorire un privato, produce nella comunità un senso di sconforto che alimenta la disaffezione alla vita pubblica. Il pregiudizio è stato riconosciuto nella parte in cui il pubblico risalto dei comportamenti ha concorso a produrlo.

Sul piano della quantificazione, la Sezione ha richiamato i criteri consolidati: quello oggettivo, legato alla gravità e frequenza degli illeciti; quello soggettivo, riferito alla qualifica rivestita, nel caso di ufficiale di polizia giudiziaria; quello sociale, fondato sul clamore e sull’effettiva diffusione della vicenda, documentata dagli articoli di stampa prodotti.

Applicando tali criteri, il danno è stato equitativamente determinato in euro 8.000,00, importo inferiore alla richiesta in ragione della dimensione infra-regionale del clamore mediatico. Il collegio ha precisato che la riduzione non costituisce esercizio del potere riduttivo, ma autonoma valutazione equitativa, condannando il convenuto al pagamento della somma, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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