La cessione dei contratti di leasing ex art. 2558 c.c. esige una diversa interpretazione in Cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 18169 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri l’interpretazione di una clausola contrattuale senza confrontarsi con gli argomenti della pronuncia impugnata e senza precisare in quale modo il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali di ermeneutica contrattuale. La censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura del contratto a quella accolta dal giudice di merito non soddisfa il requisito di specificità e si risolve in una mera asserzione. L’accertamento della volontà delle parti si traduce in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui esito è censurabile in sede di legittimità solo nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici o della illogicità manifesta della motivazione.
Il Fatto
Una società in concordato preventivo proponeva domanda di ammissione al passivo del fallimento di una società di distribuzione, in via chirografaria, per un credito derivante dal mancato pagamento del corrispettivo previsto in un atto di cessione del contratto di affitto di azienda. Il Giudice delegato respingeva la domanda, e il Tribunale rigettava la successiva opposizione allo stato passivo. La società ricorreva in cassazione, deducendo due motivi di impugnazione avverso il decreto di rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i due motivi di ricorso, entrambi proposti per violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dichiarandone l’inammissibilità. Con il primo motivo la ricorrente lamentava l’erronea interpretazione della clausola contrattuale che subordinava il subentro nei contratti di leasing alla autorizzazione degli organi della procedura, ritenendo che la successione nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda fosse un effetto automatico del trasferimento ex art. 2558 c.c..
La Corte ha rilevato che la censura era generica e non autosufficiente, in quanto la ricorrente non aveva precisato le obiezioni mosse in sede di opposizione allo stato passivo. Inoltre, la parte relativa alla portata della clausola contrattuale non si confrontava con gli argomenti posti dal Tribunale a sostegno dell’applicabilità della stessa, né indicava le ragioni per cui l’interpretazione accolta si discostasse dai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c..
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’accertamento della volontà delle parti è un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione solo con specifica indicazione delle norme violate e dei principi in esse contenuti, precisando come il ricorrente debba dimostrare in quale modo il giudice si sia discostato da detti canoni. La mera contrapposizione di una diversa interpretazione, come quella offerta dalla ricorrente che parlava di una “operazione ermeneutica inconferente”, non è sufficiente.
Il secondo motivo, relativo alla violazione degli artt. 95, 98 e 99 l.fall., è stato ritenuto parimenti inammissibile per la mancata precisa indicazione della contestata falsa applicazione, non comprendendosi quale rilevanza la ricorrente colleghi all’esito delle domande di insinuazione delle società di leasing, richiamate dal Tribunale solo ai fini di una plausibile eccezione di inadempimento. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.