Nessuna incompetenza del g.i.p. distrettuale se cade la gravità indiziaria sull’aggravante mafiosa (Cass. pen. Sez. Un. n. 32584 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’esclusione, nell’ambito di una procedura cautelare, della gravità indiziaria in ordine ai reati o alle circostanze aggravanti ricompresi nel catalogo di cui all’art. 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies cod. proc. pen. non determina l’incompetenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex art. 328, commi 1-bis e 1-quater, cod. proc. pen. La competenza derivata del giudice distrettuale si radica sull’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. pen., e resta insensibile alle vicende del subprocedimento cautelare. Gli artt. 291, comma 2, e 27 cod. proc. pen. presuppongono una corretta declaratoria di incompetenza e non sono invocabili quando questa difetti. La competenza distrettuale viene meno solo se il pubblico ministero aggiorna l’iscrizione mutando la qualificazione giuridica del fatto, ovvero se il reato “qualificante” sia oggetto di stralcio o archiviazione.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania applicava a un indagato la misura della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato del reato di estorsione in concorso, aggravato dal metodo mafioso e dalla minaccia commessa da più persone riunite. Il Tribunale di Catania, in sede di riesame, annullava il provvedimento genetico limitatamente alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. e sostituiva la misura con gli arresti domiciliari.

L’indagato ricorreva per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 51, comma 3-bis, e 291, comma 2, cod. proc. pen.: caduta l’aggravante mafiosa, sarebbe venuta meno la competenza funzionale dell’ufficio distrettuale, con conseguente obbligo di dichiarare l’incompetenza e di trasmettere gli atti al giudice territorialmente competente. La Seconda Sezione rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite, rilevando un contrasto giurisprudenziale sull’interpretazione dell’art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite ricostruiscono il quadro normativo: l’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dal decreto-legge n. 367/1991, e il correlato art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. attribuiscono alla procura e al g.i.p. distrettuali la trattazione dei procedimenti per i delitti ivi elencati. Il dato testuale è decisivo: la legittimazione distrettuale si àncora ai “procedimenti” riguardanti quei delitti, e il procedimento sorge con l’iscrizione della notizia di reato.

Poiché sino a quando permanga l’iscrizione per un titolo di reato “qualificante” si “procede” anche per il suo accertamento, resta ferma la deroga ai criteri ordinari di competenza. Il giudice distrettuale è il giudice naturale per quel procedimento, perché il fatto per cui si procede è quello corrispondente alla notizia di reato, non quello diversamente qualificato dal giudice della cautela. La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale sull’art. 25, primo comma, Cost. e la Corte cost. n. 104 del 2001.

Il Collegio distingue le ipotesi in cui la competenza viene meno: l’aggiornamento dell’iscrizione ex art. 335, comma 2, cod. proc. pen., lo stralcio e l’archiviazione del reato qualificante. Nulla di tutto ciò ricorre quando la caduta dell’aggravante avvenga in sede cautelare, perché ciò non è ostativo alla prosecuzione delle indagini sul reato “qualificante”.

La Corte chiarisce altresì la portata delle proprie precedenti pronunce: l’operatività degli artt. 291, comma 2, e 27 cod. proc. pen., affermata in Sez. U, n. 19 del 25.10.1994, De Lorenzo e in Sez. U, n. 19214 del 23.04.2020, Giacobbe, presuppone una corretta declaratoria di incompetenza e non incide sulla questione in esame. L’autonomia funzionale del procedimento cautelare e il suo carattere provvisorio impediscono che la decisione sulla misura rifluisca sulla competenza: diversamente, il processo sarebbe esposto a una perenne instabilità.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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