Frode carosello e competenza: reati tributari connessi e reato commesso per primo (Cass. pen. Sez. III n. 41665 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari connessi, l’art. 18 del dlgs n. 74 del 2000 richiama, per la determinazione della competenza per territorio, esclusivamente i criteri suppletivi dell’art. 8 cod. proc. pen. e non anche quello dell’art. 16 cod. proc. pen., dettato per l’ipotesi di connessione fra reati. Ne consegue che, accertata la competenza in base all’art. 8, questa resta ferma e non è derogata dalla connessione, che rileverà solo in via residuale quando i reati connessi siano puniti con pena omogenea e debba individuarsi il giudice del reato commesso per primo. Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti non è permanente né abituale, ma si consuma istantaneamente con l’emissione anche di una sola fattura, pur restando configurabile quale reato eventualmente abituale, con la conseguenza che la consumazione si colloca al compimento dell’ultima condotta tipica.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, accogliendo parzialmente l’appello della difesa, riduceva la pena inflitta al ricorrente per una serie di reati tributari, assolvendolo da due imputazioni per mancato superamento delle soglie di punibilità e confermando nel resto la condanna di primo grado.

La difesa ricorreva per cassazione, censurando in primo luogo la competenza territoriale del Tribunale di Ferrara in favore di quello di Bologna, oltre a contestare l’attendibilità del teste chiave dell’accusa, l’elemento soggettivo di una delle omesse dichiarazioni e la mancata concessione delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione è la questione di competenza. Il ricorrente sosteneva che, non essendo la società emittente una mera “cartiera”, il luogo di commissione del reato coincidesse con la sede al momento della prima fattura e che, trattandosi di reato connesso, dovesse applicarsi l’art. 16 cod. proc. pen. in favore del giudice del reato commesso per primo.

Il Collegio ha ribadito che l’art. 18 del dlgs n. 74 del 2000 rinvia solamente ai criteri dell’art. 8 cod. proc. pen. e non a quelli dell’art. 16, richiamando sul punto un orientamento consolidato della stessa Sezione. Tuttavia, poiché nel caso di specie la contestazione riguarda una pluralità di reati connessi per continuazione, il criterio finale resta comunque quello dell’art. 16 cod. proc. pen., che individua il giudice del reato più grave o, in caso di pari gravità, quello del reato commesso per primo.

La Corte ha poi escluso che il reato di cui all’art. 8 del dlgs n. 74 del 2000 sia permanente o abituale, affermando che esso si consuma istantaneamente con l’emissione anche di una sola fattura, pur dovendosi qualificare come eventualmente abituale, con consumazione al compimento dell’ultima condotta. Da ciò deriva che la consumazione non si colloca alla prima fattura, ma a quella del 30 novembre 2015, quando la sede della società era già nel circondario di Ferrara.

Quanto ai restanti motivi, la Corte li ha ritenuti manifestamente infondati: la rivalutazione degli indizi e la pretesa inattendibilità del teste non sono proponibili in sede di legittimità; la crisi di liquidità non rende inesigibile la condotta omessa di dichiarazione; la incensuratezza è di per sé normativamente neutra e non impone il riconoscimento delle attenuanti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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