Rimessione in termini e modalità di presentazione della domanda concorrente (TAR Puglia n. 871 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’Avviso pubblico con cui l’Autorità di Sistema Portuale rende nota l’istanza di rinnovo di una concessione demaniale marittima può legittimamente richiedere che le eventuali domande concorrenti siano presentate, a pena di irricevibilità, esclusivamente tramite il portale SUA, in conformità all’art. 5 del Regolamento procedure amministrative in materia di demanio marittimo. La violazione di tale modalità di presentazione non è emendabile mediante soccorso istruttorio, né tramite l’istituto dell’integrazione documentale, che opera solo dopo la pubblicazione della domanda concorrente. L’operatore che intenda proporsi come concorrente deve attivarsi tempestivamente per la richiesta di accesso agli atti, non potendo lamentare la ristrettezza dei termini quando l’Amministrazione abbia comunque concesso una rimessione in termini per l’accesso e la presentazione dell’istanza. Il soggetto definitivamente escluso dalla procedura concorrenziale non vanta un interesse concreto e diretto all’annullamento della concessione rilasciata al concessionario uscente, trattandosi di atto vincolato rispetto al presupposto Avviso pubblico.

Il Fatto

Una società, interessata al rilascio di una concessione demaniale per un impianto di distribuzione di carburanti nel Porto di Taranto, impugnava l’Avviso pubblico con cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio aveva reso nota l’istanza di rinnovo quadriennale presentata dalla concessionaria uscente, nonché gli atti conseguenti. La ricorrente lamentava, in particolare, l’illegittima imposizione di una corposa documentazione per la presentazione della domanda concorrente, la ristrettezza dei termini concessi per l’accesso agli atti e la declaratoria di irricevibilità della propria manifestazione d’interesse, presentata tramite PEC anziché tramite il portale SUA come prescritto.

Con successivi motivi aggiunti, la società impugnava altresì il provvedimento di conclusione del procedimento e la concessione demaniale rilasciata alla controinteressata, deducendo la violazione degli interessi concorrenziali e l’illegittimità del rinnovo sine gara.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto infondate le censure avverso l’Avviso pubblico e il provvedimento di irricevibilità. Ha osservato che l’Avviso correttamente richiamava l’art. 5 del Regolamento, che disciplina il rilascio di nuove concessioni e quindi le domande concorrenti dei terzi, mentre l’art. 7, invocato dalla ricorrente, riguarda esclusivamente le modalità di presentazione dell’istanza di rinnovo da parte del concessionario uscente, non essendo pertinente alla posizione dei terzi interessati al confronto concorrenziale.

Quanto alla lamentata violazione degli interessi concorrenziali, il Collegio ha rilevato che la ricorrente si era attivata per l’accesso agli atti solo in prossimità della scadenza del termine di trenta giorni previsto dall’Avviso, e che l’Amministrazione aveva comunque concesso un’ulteriore rimessione in termini fino al 15.1.2024 per la presa visione e di tre giorni per la presentazione della domanda. La società aveva esercitato l’accesso senza sollevare obiezioni sulla completezza della documentazione, e solo successivamente aveva richiesto ulteriori atti.

Il Tribunale ha poi dichiarato la manifestazione d’interesse presentata tramite PEC irricevibile, in quanto l’art. 2-bis del Regolamento prescrive che le istanze debbano pervenire esclusivamente attraverso il portale SUA. Tale previsione, che recepisce l’art. 15-bis della legge n. 84/1994, risponde a interessi pubblici quali la corretta organizzazione degli uffici, l’ordinato svolgimento delle procedure e la parità tra potenziali concorrenti. La violazione delle modalità di presentazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio, né tramite l’integrazione documentale di cui all’art. 19 del Regolamento, operante solo dopo la pubblicazione della domanda concorrente.

Da ultimo, il Tribunale ha dichiarato inammissibili i secondi motivi aggiunti avverso la concessione rilasciata alla controinteressata, trattandosi di atto vincolato rispetto al presupposto Avviso pubblico, rispetto al cui annullamento la ricorrente non vantava un interesse concreto e diretto in quanto soggetto definitivamente escluso dalla procedura concorsuale. Le spese di lite sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *