Doppia conforme e inammissibilità dei ricorsi per motivi generici e novum (Cass. pen. Sez. II n. 40972 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le sentenze di merito possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico corpo decisionale, essendo ammissibile la motivazione della sentenza di appello redatta per relationem a quella di primo grado. Il giudice di appello non è tenuto ad analizzare in modo approfondito tutte le deduzioni delle parti: è sufficiente che, anche con valutazione globale, esponga in modo logico le ragioni del proprio convincimento, restando implicitamente disattese le argomentazioni difensive logicamente incompatibili con la decisione. È inammissibile il ricorso che riproponga censure già esaminate e disattese in appello o che deduca per la prima volta in cassazione una questione non prospettata con i motivi di gravame, trattandosi di novum che interrompe la catena devolutiva.
Il Fatto
La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per una pluralità di reati edilizi e ambientali: opere in assenza di permesso di costruire, interventi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e sismico senza le prescritte autorizzazioni, deturpazione di bellezze naturali e indebita occupazione di suolo pubblico.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la estraneità di uno di essi alla vicenda, l’insussistenza dei reati per la ritenuta provvisorietà di alcune opere e l’esistenza di permessi, nonché il difetto dei presupposti di procedibilità per il reato di invasione di terreni.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché articolati con motivi generici e privi di confronto con le argomentazioni dei giudici di merito. Ha richiamato il consolidato principio secondo cui, di fronte a due pronunce conformi, la sentenza di appello e quella di primo grado si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico e inscindibile (Sez. II n. 37295 del 2019; Sez. III n. 44418 del 2013).
Ne consegue che la motivazione per relationem è pienamente legittima, sempre che le censure non contengano elementi diversi da quelli già esaminati e disattesi. Il giudice di appello non deve compiere un’analisi esaustiva di ogni deduzione: basta una valutazione globale, logicamente esposta, dei fatti decisivi, con la conseguenza che le argomentazioni difensive non espressamente confutate ma incompatibili con la decisione si considerano implicitamente respinte (Sez. I n. 30257 del 2025; Sez. II n. 46261 del 2019).
La Corte ha poi ribadito che una singola criticità su una delle molteplici valutazioni probatorie non vizia la motivazione, salvo che risulti disarticolato uno dei nuclei essenziali della decisione, e che la mancata confutazione delle prove contrarie non genera nullità se tali prove non sono decisive.
Nel caso concreto la Corte territoriale non si è limitata a richiamare il primo grado, ma ha risposto specificamente ai motivi di appello; inoltre i ricorrenti hanno violato il principio di autosufficienza, evocando atti non allegati. Sul ruolo del progettista, la responsabilità concorsuale è stata confermata perché è stato dimostrato il contributo causale e la consapevolezza degli abusi. Il motivo sulla procedibilità del reato di invasione di terreni è stato ritenuto inammissibile perché dedotto per la prima volta in cassazione, oltre che infondato, poiché la norma richiede semplicemente che il bene appartenga a un ente pubblico (Sez. VII n. 27249 del 2022).
Nota della Redazione
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