Il rilievo officioso dell’incompetenza è tardivo se non avviene con il decreto ex art. 171-bis c.p.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 9614 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rilievo d’ufficio dell’incompetenza per materia, valore e territorio nei casi di cui all’art. 28 c.p.c. deve essere effettuato, a pena di decadenza, con il decreto previsto dall’art. 171-bis c.p.c. o, nei procedimenti in cui tale norma non si applica, non oltre la prima udienza. Il mancato rispetto di tale termine rende il rilievo officioso tardivo e preclude al giudice di dichiarare la propria incompetenza, con la conseguenza che la competenza si radica in capo al giudice adito. La disciplina introdotta dall’art. 38, comma 3, c.p.c., come riformulato dal d.lgs. n. 164/2024, si applica anche ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023.

Il Fatto

La ricorrente aveva proposto opposizione avverso una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendone l’annullamento o la riduzione. Nel giudizio dinanzi al Tribunale di Roma si era costituita la società Equitalia Giustizia s.p.a., contestando il merito delle difese. Il tribunale, sollevata d’ufficio la questione di competenza, aveva dichiarato con ordinanza la propria incompetenza per valore in favore del giudice di pace.

Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto regolamento di competenza, sostenendo che sull’opposizione dovesse riconoscersi la competenza funzionale del tribunale, non rilevando il valore della cartella; ha altresì eccepito la tardività del rilievo officioso. La società intimata è rimasta tale e il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato in via preliminare l’eccezione di tardività del rilievo officioso, ritenendola dirimente. Ha osservato che l’art. 38, comma 3, c.p.c., nel testo riformulato dal d.lgs. n. 164/2024, impone che il rilievo d’ufficio dell’incompetenza avvenga con il decreto di cui all’art. 171-bis c.p.c. o, in mancanza, non oltre la prima udienza.

Quanto all’applicabilità temporale, il giudice di legittimità ha richiamato l’art. 7 del medesimo d.lgs. n. 164/2024, che estende la nuova disciplina a tutti i procedimenti già pendenti al 28 febbraio 2023, compreso quello in esame. Ha quindi accertato che il decreto ex art. 171-bis c.p.c. era stato emesso dal tribunale in data 27.1.2025, quando la riforma era già in vigore.

Da tale accertamento la Corte ha tratto la conclusione che il rilievo officioso dell’incompetenza, effettuato dal tribunale con l’ordinanza del 21/7/2025, era tardivo e non poteva avere luogo. Ha precisato che non occorreva esaminare la compatibilità della preclusione con i principi di tutela del diritto di difesa, poiché il decreto ex art. 171-bis c.p.c. era stato emesso a riforma già operante.

Ne consegue che, essendo venuto meno il termine per il rilievo, la competenza si è radicata in capo al tribunale adito. La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassato l’ordinanza impugnata e dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, davanti al quale le parti dovranno essere rimesse nel termine di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 171-bis c.p.c.

Tutte le 22 sentenze sull'art. 171-bis c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *